Sentenza n. 2930/2026 - Napoli, Sezione 6
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato alla formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di rilascio Nulla Osta rif: P-CE/L/Q/2023/100670 al lavoro subordinato ai sensi dell’art.22 del D.LG.VO 25/7/98 e dell’art.31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e alla istanza di subentro di altro datore stante il disinteresse del richiedente, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l’Immigrazione sulla formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato e sull’istanza di subentro di un altro datore di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro l’inerzia dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli. Dopo il rilascio, il 31 gennaio 2024, del nulla osta al lavoro subordinato richiesto da un’impresa, l’Amministrazione aveva convocato il lavoratore e il datore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, fissata per l’8 luglio 2025. Sebbene le parti si fossero regolarmente presentate, il procedimento non era proseguito. L’inerzia era perdurata anche dopo il sollecito inviato via PEC il 21 novembre 2025, con il quale era stata rappresentata anche la disponibilità di un diverso datore di lavoro ad assumere il ricorrente in caso di venir meno dei requisiti del primo. È stata dedotta la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole, in contrasto con l’art. 2 l. n. 241/1990 e con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.
La decisione
Nelle more del giudizio, la Prefettura di Napoli, con nota del 13 febbraio 2026, ha comunicato di avere riesaminato la pratica in autotutela e di avere riconvocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno il 24 febbraio 2026. Il ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha ritenuto integrata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione aveva spontaneamente adottato l’atto necessario a definire la procedura, soddisfacendo integralmente e irretrattabilmente l’interesse sostanziale azionato, senza agire in esecuzione di un ordine giudiziale. Il Collegio ha distinto tale istituto dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima ricorre quando il mutamento della situazione rende inutile la decisione, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone il conseguimento del bene della vita richiesto. Ai fini delle spese, il ricorso è stato ritenuto prima facie fondato per l’ingiustificato ritardo dell’Amministrazione e, quindi, in astratto, soggetto alla soccombenza virtuale. Tuttavia, tenuto conto della pronta attivazione dell’Amministrazione dopo l’azione giudiziaria e delle peculiarità della controversia, le spese sono state integralmente compensate. La decisione sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato è stata riservata a separato provvedimento, poiché non era stata ancora adempiuta l’ordinanza istruttoria della competente Commissione relativa all’integrazione documentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di agire contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio mediante attività spontanea dell’amministrazione, non posta in essere in esecuzione di un ordine giudiziale.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto o, comunque, entro un termine ragionevole; la sua violazione rileva anche ai fini della soccombenza virtuale.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Costituisce la base normativa del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura di instaurazione del rapporto di lavoro dello straniero.
art. 31 d.P.R. n. 394/1999
È richiamato quale disciplina regolatrice della formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato e degli adempimenti connessi.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono richiamati come parametri dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito che richiede la piena e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, realizzata spontaneamente dall’amministrazione e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita richiesto, mentre la seconda deriva dalla sopravvenuta inutilità della pronuncia senza necessaria soddisfazione della pretesa originaria.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve tenere conto della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso; tale criterio può tuttavia essere derogato mediante compensazione in presenza di giusti motivi connessi alle peculiarità della controversia e al comportamento delle parti.
- L’ingiustificata inerzia dell’amministrazione nella conclusione del procedimento, protrattasi anche dopo una convocazione procedimentale e un formale sollecito, integra la violazione dell’obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990.
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