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Ordinanza

Ordinanza n. 287/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​del Verbale -OMISSIS- della Commissione -OMISSIS- costituita per lo svolgimento dell’esame di maturità, recante attribuzione del voto finale e giudizio di non superamento dell’esame.

Giustizia amministrativa202600736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione d'esame di Stato recante attribuzione del voto finale e giudizio di non superamento dell'esame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a esame)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione costituita per lo svolgimento dell'esame di maturità, deducendo, come primo motivo, l'eccessivo divario tra il positivo e regolare percorso scolastico, i risultati conseguiti nello scrutinio finale e nelle diverse materie, e l'esito negativo del colloquio orale dell'esame di Stato. Il divario sarebbe privo di adeguata giustificazione nella motivazione espressa dalla commissione. In sede cautelare ha inoltre rappresentato di avere superato i test di ingresso all'Università e di avere versato la prima rata delle tasse per l'anno accademico 2026/2027.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris prospettato con il primo motivo, ravvisando un eccessivo divario tra le valutazioni positive ottenute durante il percorso scolastico e il risultato negativo della prova orale, non adeguatamente giustificato dalla motivazione della commissione. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del giudizio negativo avrebbe potuto pregiudicare le immediate prospettive di crescita, anche professionale, della studentessa, già ammessa a test universitari e iscritta mediante pagamento della prima rata. La tutela è stata accordata non mediante immediata ammissione o attribuzione di un voto, ma disponendo il riesame del giudizio conclusivo da parte di una nuova commissione, in diversa composizione. La nuova commissione dovrà svolgere un nuovo colloquio, senza rinnovare le altre fasi precedenti, e comunicare la data della prova con almeno cinque giorni di anticipo. La discussione del merito è stata fissata al 3 marzo 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, O.M. n. 54/2026

    A tal fine [ovvero, di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa, n.d.r.] la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107

    Nel valutare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale, la commissione d'esame deve considerare anche le informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente.

  • art. 1, comma 30, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È richiamato quale disposizione cui rinvia l'art. 22, comma 1, dell'O.M. n. 54/2026 per il Curriculum della studentessa e dello studente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un divario eccessivo tra il positivo andamento scolastico complessivo della candidata e l'esito negativo dell'esame di Stato può integrare il fumus boni iuris quando non risulti adeguatamente giustificato dalla motivazione della commissione.
  • La commissione d'esame, nel valutare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa, deve tenere conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente, secondo quanto previsto dalla disciplina ministeriale applicabile.
  • Quando il giudizio negativo sull'esame di Stato presenti profili di possibile illogicità o insufficienza motivazionale e la sua esecuzione possa compromettere imminenti opportunità formative e professionali, la tutela cautelare può essere accordata disponendo il riesame da parte di una nuova commissione in diversa composizione.
  • Il riesame cautelare può essere limitato alla rinnovazione del colloquio orale, senza ripetizione delle fasi precedenti, purché tale modalità sia ritenuta adeguata a rivalutare il giudizio conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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