Sentenza del 10/02/2016 n. 2628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con cui i compensi dichiarati erano stati rettificati da 18.470.000 lire a 61.279.000 lire. In Cassazione ha lamentato: la violazione delle regole sul termine per il contraddittorio nell'accertamento con adesione, poiché l'invito era stato notificato il 31 ottobre 2005 per la comparizione il 2 novembre 2005; l'insufficienza della motivazione dell'avviso, fondato sul calcolo matematico dei parametri senza adeguata dimostrazione della loro applicabilità al caso concreto; e l'illegittima determinazione, ritenuta arbitraria, dei compensi da parte della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per l'anno d'imposta 1999, l'invito al contraddittorio nell'accertamento con adesione era facoltativo e che la specifica disciplina che imponeva il contraddittorio preventivo per gli accertamenti basati sugli studi di settore si applicava solo ai periodi d'imposta dal 2004 in avanti. Inoltre, con riferimento all'IVA, il contribuente non ha indicato concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere se avesse avuto un termine più lungo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché richiedevano valutazioni di fatto non esaminabili in Cassazione e perché non pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata. La determinazione dei compensi in 20.000 euro da parte della CTR è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.467,50 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e seguenti
L'instaurazione del contraddittorio preventivo nel procedimento di accertamento con adesione è, in linea generale, facoltativa.
L'invito dell'Ufficio ha principalmente funzione informativa e non costituisce, per i periodi e nelle fattispecie considerate, una condizione generale di validità dell'accertamento. Il contribuente può comunque attivare autonomamente il procedimento dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2
Il contribuente può attivare il procedimento di definizione anche quando l'avviso di accertamento non sia stato preceduto dall'invito dell'Ufficio.
L'assenza o l'irregolarità dell'invito non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, poiché il contribuente dispone di uno strumento successivo per chiedere l'accertamento con adesione.
L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3-bis
Nelle ipotesi di accertamenti basati sugli studi di settore, l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso, invita il contribuente a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 1997.
L'obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti basati sugli studi di settore è stato riconosciuto dalla disposizione, ma la sua efficacia temporale decorreva soltanto dai periodi d'imposta successivi a quelli indicati dalla legge.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 409 e 410
Le disposizioni dell'art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
La disciplina sul contraddittorio preventivo per gli studi di settore non era applicabile all'anno d'imposta 1999 oggetto della controversia.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181
I parametri possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento dei compensi e dei ricavi.
I parametri costituiscono strumenti presuntivi e non determinano automaticamente il reddito: la loro applicabilità deve essere valutata in relazione alla situazione concreta e il contribuente può fornire elementi contrari.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La rettifica del reddito può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L'accertamento basato su parametri o standard non è sufficiente da solo in modo automatico; occorre il confronto con la realtà economica del contribuente e il giudice deve valutare sia la prova dell'Ufficio sia la controprova del contribuente.
Art. 113 c.p.c.
Il giudice deve decidere secondo diritto, salvo i casi previsti dalla legge.
La CTR non ha deciso secondo equità, ma ha esercitato il proprio potere di valutare le prove e l'applicabilità degli standard al caso concreto, determinando il reddito sulla base degli elementi disponibili.
Massime di principio
- Per gli accertamenti con adesione relativi a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore dell'obbligo specifico, l'invito al contraddittorio può essere facoltativo e la sua irregolarità non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.
- Quando si deduce la violazione del termine per il contraddittorio, non è sufficiente indicare l'irregolarità formale: occorre dimostrare concretamente quali difese o risultati utili sarebbero stati possibili con un termine più lungo, soprattutto in materia di IVA.
- Parametri e studi di settore sono strumenti presuntivi: l'Amministrazione deve dimostrarne l'applicabilità alla situazione concreta e il contribuente può fornire elementi idonei a dimostrarne l'inaffidabilità o la non rappresentatività.
- La Corte di cassazione non può riesaminare liberamente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice tributario di merito, come la valutazione della motivazione dell'avviso o la quantificazione concreta dei compensi.
- Un motivo di ricorso deve essere specificamente collegato alla motivazione della sentenza impugnata e formulato in modo coerente; quesiti generici, incongrui o diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti possono essere dichiarati inammissibili.
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