Sentenza n. 694/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2023.21695 del 20.02.2023, ricevuta dal ricorrente il 22.02.2023, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per il periodo 1999/00, oltre interessi dal 01.09.2000; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione di cui supra, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA del 20 febbraio 2023 di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per l’annata 1999/2000, oltre interessi, e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il ricalcolo del prelievo supplementare effettuato da AGEA in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva disposto l’annullamento del precedente provvedimento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, sostenendo che l’atto impugnato era divenuto inefficace ex lege per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che, secondo l’orientamento consolidato del Tribunale nelle controversie analoghe, il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege, poiché l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione in suo possesso. Ne consegue che non sussiste più un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originariamente impugnato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della chiusura in rito e della particolare complessità dell’evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023
La disposizione ha determinato l’inefficacia ex lege del provvedimento di ricalcolo impugnato, imponendo all’Amministrazione di rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- Quando, per effetto di una disposizione sopravvenuta, il provvedimento amministrativo impugnato diviene inefficace ex lege e l’Amministrazione è tenuta a riedeterminare la posizione sostanziale dell’interessato, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta inefficacia legislativa dell’atto impugnato comporta l’improcedibilità del ricorso anche quando l’atto era stato adottato in esecuzione di una precedente pronuncia giurisdizionale, se la nuova disciplina impone una riedeterminazione amministrativa della pretesa.
- In presenza di una particolare complessità dell’evoluzione normativa e del contenzioso, la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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