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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8064/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva in parte riformato la condanna di primo grado assolvendo Concilio da alcune contestazioni di ricettazione e limitando la responsabilità per taluni beni, denunciando omissione e contraddittorietà di motivazione. In particolare si contesta la mancata valutazione e valorizzazione delle dichiarazioni del teste Fratoni e degli altri elementi probatori (intercettazioni, pedinamenti, sequestri) idonei a dimostrare la provenienza illecita dell'ampio compendio di beni rinvenuti nel possesso di Concilio. I due imputati proponevano ricorso per vizio di motivazione e per mancato riconoscimento di attenuanti e sospensione condizionale della pena; Jankovic deduceva anche un presunto rilievo discriminatorio della sua etnia; Concilio impugnava inoltre la qualificazione del dolo e la legittimità della confisca, sostenendo che parte dei beni fosse nella titolarità del coniuge o acquistata in epoca anteriore.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui la Corte d'appello aveva assolto Concilio da alcuni capi di ricettazione, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio su quei profili. I ricorsi proposti dagli imputati sono stati dichiarati inammissibili. Per tali ricorsi inammissibili la Corte ha condannato le parti private al pagamento delle spese e disposto a carico di ciascun ricorrente il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca estesa: la Corte d'appello aveva disposto la confisca di tutti gli oggetti indicati in imputazione; nel rinvio la questione della confisca potrà essere riesaminata in relazione agli esiti del nuovo giudizio

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e/b/c, cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione: denuncie di omessa o contraddittoria motivazione (lett. e) e violazione o falsa applicazione di legge penale o di norme processuali (lett. b/c) sono i fondamenti usati nel giudizio di legittimità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regole di rappresentanza e deposito degli atti in sede di impugnazione (richiamato in sede di deduzione dei motivi)

  • art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato non condizionato sono utilizzabili tutte le prove raccolte nelle indagini, il che giustifica la considerazione delle dichiarazioni della persona informata sui fatti (Fratoni) come prova rilevabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola che consente alla Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa, al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    art. 648 comma quarto, cod. pen.

    Previsione dell'attenuante per il fatto di lieve entità nel reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante viste la quantità e il valore dei beni e le modalità delle cessioni

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di uguaglianza; la Corte ha precisato che l'indicazione dell'etnia nei motivi di fatto serviva solo all'identificazione e che la Costituzione non può essere invocata direttamente in Cassazione per contestare motivazioni di merito senza i corretti strumenti

Massime di principio

  • In processi col rito abbreviato sono utilizzabili anche le dichiarazioni raccolte nelle indagini preliminari se non patologicamente viziate: il giudice deve valutarle e motivare esplicitamente se le esclude
  • La provenienza illecita dei beni può essere dimostrata con argomentazioni logiche e circostanziali (modus operandi, modalità di custodia, occultamento, numero e valore dei beni); il silenzio dell'imputato sulla provenienza può rafforzare l'elemento soggettivo del dolo o del dolo eventuale
  • In Cassazione non è possibile riesporre in termini meramente generici i motivi di merito: i ricorsi che mirano a rimettere la valutazione di fatto senza indicare specifici travisamenti delle prove sono spesso inammissibili
  • Le censure di incostituzionalità o di violazione diretta della Costituzione non sono tipicamente il mezzo appropriato in sede di legittimità per rimettere questioni di fatto o di motivazione del giudice di merito
  • Quando la Corte di legittimità accerta omissioni o contraddizioni nella motivazione relative a specifiche parti della decisione (es. assoluzioni parziali), può annullare solo quelle parti e rinviare per nuovo giudizio limitato sui profili indicati
  • Sul tema della confisca 'allargata', la sussistenza della responsabilità penale in grado d'appello o successivo può determinare la conferma o la modifica del provvedimento ablativo; l'interesse a impugnare la confisca è condizionato dall'effettiva rilevanza del diritto del ricorrente sui beni

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