Sentenza n. 9/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit der Baugenehmigung Nr. 20 vom 10.4.2025, in die der Rekurssteller am 14.5.2025 Einsicht erlangt hat, sowie jede weitere vorhergehende und darauf aufbauende Verwaltungsmaßnahme, und zwecks Anordnung der Einstellung der entsprechenden Bauarbeiten bis zur Entscheidung in der Sache selbst.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 20 del 10 aprile 2025 e ulteriori atti amministrativi presupposti e consequenziali, con domanda cautelare di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire e chiesto la sospensione dell'esecuzione e dei lavori. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, richiamando una procura rilasciata il 14 luglio 2025, e ha dedotto comunque la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di estinzione o di improcedibilità con compensazione delle spese. La rinuncia era stata sottoscritta senza una procura speciale specificamente riferita all'atto abdicativo.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto formalmente inefficace la rinuncia, poiché l'art. 84, comma 1, c.p.a. richiede che la dichiarazione sia sottoscritta dalla parte personalmente o da un avvocato munito di procura speciale. La procura ad litem generale conferita all'inizio del giudizio non è sufficiente, trattandosi di un atto dispositivo della posizione sostanziale e processuale volto a determinare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., una rinuncia formalmente inefficace può costituire indice della sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di contestazioni o richieste contrarie delle altre parti. Poiché il difensore ha confermato in udienza il venir meno dell'interesse e le parti resistenti non si sono opposte, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della natura processuale della decisione e del consenso delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o da un avvocato munito di procura speciale.
La rinuncia al ricorso richiede una procura speciale espressamente riferita all'atto abdicativo; la procura generale ad litem non è sufficiente.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Il processo si estingue se la parte resistente aderisce alla rinuncia.
La rinuncia produce l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti formali e vi è adesione della parte resistente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una rinuncia formalmente inefficace può costituire elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in assenza di contestazioni o domande contrarie.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia e alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 24 c.p.a.
La procura generale alle liti non sostituisce la procura speciale richiesta dall'art. 84, comma 1, c.p.a. per la rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è un atto dispositivo che richiede la sottoscrizione personale della parte oppure la sottoscrizione del difensore munito di procura speciale espressamente diretta alla rinuncia; la procura generale ad litem non è sufficiente.
- La rinuncia formalmente inefficace non determina l'estinzione del processo, ma può costituire, insieme alla conferma del difensore e all'assenza di contestazioni delle controparti, un elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando l'interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se la dichiarazione di rinuncia non può produrre l'effetto estintivo per difetto di procura speciale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende da una vicenda esclusivamente processuale e le parti costituite vi consentono.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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