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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3340/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I fratelli Rakipaj sono sottoposti a custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Deda Albert e il tentato omicidio di Cani Armando e Nuredini Arber, fatti avvenuti il 23 luglio 2023. Hanno impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), proponendo cinque motivi in Cassazione: (1) il termine di 5 giorni previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe perentorio e la sua violazione invaliderebbe il provvedimento; (2) carenza di gravi indizi di colpevolezza, anche alla luce della consulenza tecnico-difensiva che prospetterebbe legittima difesa o eccesso colposo; (3) eliminazione dell'aggravante dei futili motivi dal capo di imputazione che ridurrebbe la gravità della posizione; (4) venuto meno il pericolo di reiterazione e di fuga (perché le persone che avrebbero minacciato gli indagati non sono più presenti e gli indagati non sarebbero criminali di professione); (5) mancata considerazione del parere favorevole del Pubblico ministero alla sostituzione e mancata motivazione sull'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nonostante la disponibilità di una abitazione idonea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Motivazioni principali: (i) il termine di cinque giorni di cui all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non comporta invalidità processuale per cassazione; (ii) sul punto della gravità indiziaria sussiste un giudicato cautelare: le consulenze di parte e le istanze precedenti erano già state esaminate dai giudici di merito e non costituiscono elementi di novità significativi in grado di ribaltare la valutazione degli indizi; (iii) l'eliminazione dell'aggravante dei futili motivi dall'imputazione non incide in modo tale da mutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; (iv) permangono il pericolo di reiterazione (per le modalità violente e l'uso di armi) e il pericolo di fuga (tanto più alla luce di un tentativo di allontanamento dal territorio nazionale subito dopo i fatti), e opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; (v) il parere favorevole del pubblico ministero non vincola il giudice e la decisione motivata del Tribunale sull'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata ritenuta sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    indicato come norma che definisce la funzione del Tribunale in sede di appello cautelare; richiamata per inquadrare la natura del procedimento.

  • art. 299, comma 3, cod. proc. pen.

    il termine di cinque giorni assegnato al giudice per decidere le istanze di sostituzione della misura cautelare è di natura ordinatoria e non perentoria; la sua inosservanza non determina invalidità del procedimento in sede di legittimità.

  • art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    richiamato in ordine alla possibilità di sospendere i termini in caso di accertamenti sulle condizioni di salute o altre qualità personali; non contrario alla natura ordinatoria del termine di cui al comma 3.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    ricaudata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere: essa opera non solo al momento dell'adozione della misura ma anche nelle vicende successive, e solo fatti nuovi che determinino un mutamento in melius del quadro indiziario possono portare alla sostituzione con una misura meno afflittiva.

  • art. 3, 13, 27, 111 Cost.

    richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in via generale, ma la Corte non ha ritenuto fondata la questione per come era stata enunciata.

Massime di principio

  • Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria: la sua inosservanza non determina automaticamente nullità del provvedimento; va valutata la situazione nel merito e la rilevanza di eventuali pregiudizi processuali.
  • In sede di appello cautelare il tribunale non è chiamato a riesaminare compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione dell'ordinanza impugnata e all'esame di fatti nuovi e significativi che possano modificare apprezzabilmente il quadro probatorio.
  • La rimozione di una circostanza aggravante dall'imputazione non incide automaticamente sulla gravità indiziaria: la valutazione complessiva degli indizi e delle esigenze cautelari permane determinante per la scelta della misura.
  • Vale la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3): perché sia disposta una misura meno afflittiva è necessario dimostrare fatti nuovi che migliorino in modo apprezzabile il quadro indiziario o le esigenze cautelari.
  • Il parere favorevole del Pubblico ministero alla sostituzione della misura non è vincolante per il giudice; il giudice deve motivare l'idoneità di misure alternative (anche con strumenti elettronici) rispetto alle esigenze cautelari concrete.
  • Per giustificare la revoca o la sostituzione della custodia in carcere occorre fornire elementi nuovi, specifici e significativi (ad es. accertamenti tecnici o fatti sopravvenuti) che consentano di ritenere venuti meno il pericolo di fuga o di reiterazione.

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