Cassazione Penale, Sentenza n. 4655/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta invocando il vissuto criminale pluripregiudicato del condannato, la gravità dei titoli esecutivi (resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione) e l'assenza di prospettive lavorative adeguate, ritenendo quindi negativa la prognosi sull'idoneità della misura alternativa. Pietrosanti impugnava per cassazione sostenendo che il Tribunale non aveva valutato correttamente l'evoluzione della sua personalità e il percorso rieducativo intrapreso, come attestato dalla relazione di sintesi del 26/02/2021 che evidenziava esiti positivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma e ha rinviato per nuovo giudizio, ritenendo che il provvedimento impugnato non avesse svolto un'adeguata valutazione prognostica sulla personalità del ricorrente e sul percorso trattamentale svolto durante l'esecuzione della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la gravità dei reati non può da sola esaurire la valutazione della pericolosità sociale se non è connotata da disvalore tale da escludere ogni altro elemento positivo; è necessario esaminare anche i comportamenti successivi e gli elementi positivi utili a formulare una ragionevole prognosi di reinserimento. Decisione resa il 25/01/2022.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione. La Corte interpreta l'art. 47 nel senso che, per concedere la misura, non è sufficiente limitarsi alla gravità dei titoli esecutivi: occorre una valutazione prognostica complessiva che consideri anche i comportamenti successivi e gli elementi positivi rilevati nel percorso rieducativo del detenuto.
orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione (sez. 1)
Richiamata dalla Corte come principio guida: pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati, è necessario valutare anche i comportamenti attuali e gli elementi positivi che consentano una prognosi favorevole alla prova e alla prevenzione della recidiva; il principio di gradualità del trattamento rieducativo richiede un esame dell'idoneità trattamentale della misura alternativa.
Massime di principio
- La sola gravità dei reati commessi non è sufficiente a negare automaticamente una misura alternativa alla detenzione; bisogna valutare l'attualità della pericolosità e il comportamento tenuto nel periodo successivo alle condotte illecite.
- Deve essere considerato il percorso trattamentale intrapreso durante l'esecuzione della pena (relazioni di sintesi, esiti del trattamento intramurario): elementi positivi possono giustificare la concessione dell'affidamento in prova.
- La motivazione del diniego deve contenere una valutazione prognostica adeguata e specifica sulla personalità del detenuto e sull'idoneità della misura alternativa a raggiungere finalità di prevenzione speciale.
- Se il provvedimento di diniego è carente sotto il profilo istruttorio o motivazionale rispetto ai criteri richiamati, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di gradualità e valutazione complessiva.
- La recenza dei precedenti è un elemento importante: precedenti molto remoti possono indebolire la valutazione negativa della pericolosità attuale e rendere necessario un approfondimento sul cambiamento comportamentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →