Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2136/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202402363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors, nonché il presupposto parere negativo del Settore Mobilità e Trasporti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione, aveva chiesto la concessione per occupare 25,8 mq di suolo pubblico antistante il locale. Il SUAP ha archiviato la pratica richiamando il parere contrario del Settore Mobilità e Trasporti, fondato sull’esistenza di divieti di sosta lungo il tratto stradale e su ragioni di sicurezza. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e seguenti del d.lgs. n. 285/1992, del relativo regolamento di esecuzione e dei regolamenti comunali, sostenendo che il dehors non avrebbe ostacolato il transito pedonale o veicolare e che il divieto di sosta non sarebbe stato incompatibile con l’occupazione richiesta. In via subordinata ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Ha inoltre dedotto la violazione del legittimo affidamento derivante dal rilascio di precedenti concessioni sulla medesima porzione di strada, nonostante i divieti di sosta già esistenti. La ricorrente ha contestato anche la rilevanza della documentazione prodotta dall’amministrazione in corso di giudizio, prospettando una motivazione postuma.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il primo e il terzo motivo, in conformità alla graduazione operata dalla ricorrente, e li ha respinti. Ha ritenuto legittima, sul piano sostanziale, la scelta di non consentire l’occupazione, poiché la documentazione acquisita ha evidenziato specifiche criticità del tratto stradale: strada di ridotta larghezza, intenso passaggio di veicoli e motocicli, presenza di persone in attesa presso l’Ufficio Immigrazione situato nella caserma prospiciente e conseguenti esigenze di sicurezza e ordine pubblico. La Questura aveva segnalato tali problematiche; il Settore Mobilità aveva adottato misure di sicurezza e aveva effettuato un sopralluogo prima del parere negativo. Il diniego è stato quindi ritenuto coerente con un’istruttoria concreta e con la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico. È stata respinta anche la censura relativa al legittimo affidamento, poiché l’amministrazione può riconsiderare l’uso del suolo pubblico alla luce di nuove circostanze di fatto o di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico. È stato invece accolto il motivo subordinato relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: non risultava comunicato alla società il preavviso di rigetto prima dell’adozione del provvedimento negativo. Il giudice ha ritenuto che tale omissione avesse impedito alla ricorrente di interloquire sulle ragioni ostative mediante deduzioni, chiarimenti e documenti. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, poiché il procedimento implicava l’esercizio di un potere discrezionale e, in tale ambito, l’amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il diniego è stato quindi annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione da adottare nel rispetto delle garanzie partecipative. Le spese sono state parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico del Comune, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 20 ss. d.lgs. 285/1992

    La disciplina dell’occupazione della sede stradale costituisce il parametro sostanziale invocato dalla ricorrente; il diniego è stato ritenuto compatibile con essa in ragione delle documentate esigenze di sicurezza e delle caratteristiche concrete del tratto stradale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti ad istanza di parte, infatti, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, è tenuto a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare osservazioni e documenti.

    L’omesso preavviso di rigetto illegittimamente comprime la partecipazione dell’istante e comporta l’annullamento del provvedimento negativo quando il procedimento implica esercizio di potere discrezionale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La sanatoria processuale dei vizi procedimentali non è applicabile all’omissione del preavviso di rigetto nei procedimenti caratterizzati dall’esercizio di potere discrezionale, poiché l’amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è stata utilizzata dalla ricorrente per ribadire le censure e contestare la documentazione acquisita in corso di causa.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, l’amministrazione deve comunicare all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento prima di adottare il provvedimento negativo, consentendo la presentazione di osservazioni e documenti ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
  • Quando il provvedimento negativo implica l’esercizio di un potere discrezionale, l’omissione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità dell’atto e non può essere sanata mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il diniego di occupazione di suolo pubblico può essere legittimamente fondato su esigenze concrete e documentate di sicurezza e ordine pubblico, riferite alle caratteristiche del tratto stradale, ai flussi pedonali e veicolari e alle criticità specificamente accertate dall’amministrazione.
  • Il rilascio di precedenti concessioni di occupazione di suolo pubblico non impedisce all’amministrazione di rivalutare la domanda alla luce di nuove circostanze di fatto o di una rinnovata ponderazione dell’interesse pubblico; il precedente favorevole, da solo, non consolida un affidamento prevalente sulla sicurezza della circolazione.
  • L’annullamento del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che deve riesercitare il potere nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.