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Sentenza

Sentenza n. 1491/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento della sentenza n. 569/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 03.07.2024 all’esito del procedimento RG n. 305/2024.

Giustizia amministrativa202501660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 569/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione o attribuzione delle ulteriori utilità dovute. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era già decorso e non risultavano ostacoli normativi all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato civile non era stato integralmente eseguito e che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento o la corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel giudicato e corrispondendo i relativi accessori. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, attribuendogli il termine di 60 giorni per provvedere agli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, da corrispondere al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”

    Il giudice può imporre una penalità di mora per rafforzare l'effettività dell'ottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, senza integrale adempimento, non sussiste un ostacolo alla proposizione e all'accoglimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    pagamento in “conto sospeso”

    Il commissario ad acta può avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724

    La sentenza oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'Amministrazione abbia eseguito solo parzialmente un giudicato e non dimostri l'integrale corresponsione delle utilità riconosciute al privato, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, fissando un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione di un giudicato pecuniario e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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