Sentenza del 18/07/2018 n. 19106 - Corte di Cassazione
Agevolazioni tributarie - Imposta ipotecaria e di bollo - Regime agevolato - Estensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava il riconoscimento del regime agevolato previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, relativo all'imposta ipotecaria e all'imposta di bollo sulle formalità connesse a finanziamenti a medio o lungo termine. Secondo l'Amministrazione, l'agevolazione spettava esclusivamente alle banche e agli istituti di credito espressamente indicati dalla norma, e non agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993. La società sosteneva invece che il beneficio dovesse applicarsi anche ai finanziamenti da essa concessi, in quanto intermediario finanziario abilitato.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dell'Amministrazione. La decisione è stata fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973, nella versione anteriore alle modifiche del 2007, nella parte in cui escludeva gli intermediari finanziari dall'agevolazione. È stato ritenuto irragionevole discriminare gli investimenti produttivi in base al soggetto finanziatore e lesiva della libertà di concorrenza una limitazione riservata alle sole banche. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Agevolazione fiscale per finanziamenti a medio o lungo termine
La norma, nella versione antecedente alle modifiche del 2007, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui limitava il beneficio alle sole banche e agli istituti di credito, escludendo gli intermediari finanziari.
Art. 41 della Costituzione
La Corte costituzionale ha ravvisato una violazione della libertà di iniziativa economica privata sotto il profilo della libertà di concorrenza, poiché la limitazione dell'agevolazione favoriva irragionevolmente alcuni soggetti finanziatori rispetto ad altri.
Art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
L'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'elenco speciale costituisce elemento rilevante per riconoscere l'operatività dell'agevolazione anche a soggetti diversi dalle banche, ove svolgano analoghe attività di finanziamento.
Sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017
Ha esteso, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, il regime agevolato alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione tributaria è collegata alla natura economica dell'operazione e non a caratteristiche sostanziali esclusive del soggetto che la compie, una limitazione alle sole banche può risultare irragionevole se intermediari finanziari abilitati svolgono attività equivalenti.
- Il principio di neutralità concorrenziale impedisce, in presenza di operazioni finanziariamente analoghe, trattamenti fiscali differenti basati esclusivamente sulla diversa qualifica formale del finanziatore.
- Una declaratoria di illegittimità costituzionale può rendere applicabile l'agevolazione anche a categorie di soggetti non espressamente menzionate dalla norma originaria, senza che ciò costituisca un'estensione analogica vietata di un'esenzione.
- Per valutare casi simili occorre verificare la versione temporale della norma, la natura dell'operazione, l'abilitazione dell'intermediario finanziario e l'eventuale esistenza di una pronuncia costituzionale che abbia rimosso la limitazione soggettiva.
- La decisione riguarda specificamente il regime previgente alle modifiche legislative del 2007; per periodi successivi occorre verificare direttamente la disciplina applicabile.
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