Cassazione Civile, Ordinanza n. 12418/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI emesso dal Comune per l’anno 2018 nei confronti di una filiale bancaria, in relazione alla tariffa applicata alla categoria "banche". La società aveva prima presentato istanza di rettifica della categoria tariffaria, lamentando che la tariffa della categoria 12 fosse sproporzionata rispetto a categorie affini, soprattutto la categoria "uffici", e che i coefficienti applicati non rispettassero i criteri del D.P.R. 158/1999. Non avendo ottenuto riscontro, aveva impugnato l’avviso e la delibera comunale di approvazione delle tariffe TARI. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica. In appello la società aveva documentato la notifica via PEC e aveva riproposto i motivi di merito, insistendo sulla illegittimità della delibera per difetto di motivazione e per violazione dei criteri di proporzionalità, del metodo normalizzato e del principio "chi inquina paga". In cassazione ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, D.Lgs. 507/1993 e dell’art. 3, comma 2, L. 241/1990, per avere la CTR escluso l’obbligo di motivazione della delibera tariffaria; e violazione degli artt. 3 e 6 D.P.R. 158/1999, dell’art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013, nonché delle stesse norme richiamate in precedenza, per l’asserita sproporzione e incoerenza delle tariffe. Nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo a seguito di altra decisione passata in giudicato che aveva annullato la delibera presupposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo aveva fatto venir meno l’oggetto della lite. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
è richiamato dalla ricorrente come norma che attribuisce ai comuni il potere di determinare le tariffe senza obbligo di motivazione analitica della delibera
art. 69, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
è richiamato come disposizione che impone, ai fini del controllo di legittimità, l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, in deroga alla regola generale di non motivazione degli atti generali
art. 3, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
è citato come regola generale secondo cui gli atti a contenuto generale non richiedono motivazione, salvo deroghe espresse
art. 3, commi 2 e 6, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
è evocato per contestare la coerenza dei criteri tariffari e la proporzionalità dei coefficienti applicati alle utenze non domestiche
art. 1, commi 651 e 652, L. 27 dicembre 2013, n. 147
è richiamato quale base normativa della TARI e della possibilità di derogare entro i limiti consentiti al metodo normalizzato
art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
la Corte lo applica per dichiarare l’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere e per regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale nei casi diversi dalle definizioni legali tipiche
art. 62, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato per affermare l’applicabilità al ricorso per cassazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo tributario
art. 310, comma 2, c.p.c.
è utilizzato per escludere la sopravvivenza della sentenza di merito quando sopravviene un fatto esterno che fa venire meno l’oggetto del giudizio
art. 338 c.p.c.
è menzionato in raffronto con la regola dell’estinzione e del passaggio in giudicato nelle ipotesi ordinarie, per distinguerle dalla cessazione della materia del contendere
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla banca
art. 360-bis c.p.c.
è richiamato dal Comune per sostenere l’inammissibilità del ricorso alla luce di un orientamento di legittimità consolidato
art. 1, comma 652, L. 27 dicembre 2013, n. 147
è citato dalla CTR e dalla difesa del Comune per sostenere che l’ente può determinare le tariffe nel rispetto della copertura integrale dei costi del servizio
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario, l’atto impugnato viene annullato in autotutela e viene meno l’oggetto sostanziale della controversia, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, anche se il processo è pendente in cassazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere sopravvenuta in cassazione, la sentenza di merito deve essere cassata senza rinvio, perché non residua una regolazione attuale del rapporto sostanziale suscettibile di passare in giudicato.
- Nel processo tributario, fuori dalle ipotesi di definizione legale tipizzata, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, ossia in base all’esito che la lite avrebbe presumibilmente avuto se fosse proseguita.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Le delibere tariffarie comunali in materia di TARI sono atti generali e, in linea di principio, non richiedono una motivazione analitica, salvo che la legge preveda specifiche esigenze di giustificazione dei rapporti tariffari o dei coefficienti applicati.
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