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Sentenza

Sentenza n. 3840/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2748/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 11 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202600742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2748/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle € 4.037,02, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, nonché al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza, l’Amministrazione non aveva inizialmente provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi domandato la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva integralmente erogato quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza civile ottemperanda e la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della sua precedente inerzia e della necessità che la ricorrente proponesse il giudizio di ottemperanza; sono state liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente, durante il processo, il comando contenuto nel giudicato, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce la regolazione delle spese di lite a carico dell’amministrazione che, con la propria precedente inerzia, ha reso necessario il ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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