Cassazione Penale, Sentenza n. 3400/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela (termine decorso ai sensi del d.lgs. n.150/2022), ha tuttavia confermato "nel resto" la sentenza di primo grado senza revocare la confisca del patrimonio mobiliare oggetto di sequestro preventivo. Il motivo di ricorso alla Cassazione (art. 606, lett. b) c.p.p.) denunciava l'erronea e falsa applicazione dell'art. 240 c.p., stante il principio secondo cui la confisca del profitto del reato può essere disposta solo in presenza di sentenza di condanna o, per la confisca obbligatoria, di un accertamento fattuale del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla confisca. Ha ritenuto che la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela sia di natura meramente processuale e non costituisca un accertamento del fatto-reato idoneo a fondare la confisca sia facoltativa sia, a maggior ragione, quella obbligatoria. Ne è conseguita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte che disponeva la confisca dei beni in sequestro e l'eliminazione di tale statuizione; le restanti statuizioni della sentenza sono rimaste in piedi.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen. (comma 1 e comma 2)
La confisca facoltativa del profitto del reato (comma 1) può conseguire solo ad una sentenza di condanna; la confisca obbligatoria (comma 2) richiede comunque l'accertamento del fatto-reato. Entrambe le forme presuppongono un accertamento sostanziale del reato e non possono fondarsi su decisioni meramente processuali.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso: censura per falsa o erronea applicazione di norme di diritto da parte della Corte territoriale, ritenuta sussistente dalla Cassazione nella parte relativa alla confisca.
d.lgs. n.150/2022
Normativa richiamata dalla Corte d'appello per ritenere decorso il termine della querela e, quindi, l'assenza della condizione di procedibilità che ha portato alla pronuncia di non doversi procedere.
artt. 652-654 c.p.p. (riferimento giurisprudenziale)
Richiamati per spiegare che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela non ha efficacia di giudicato che valga come accertamento del fatto per i processi civili, amministrativi o disciplinari; ovvero la natura meramente processuale della pronuncia.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35599/2012; Sez. 3, n. 39891/2014)
Precedenti che affermano che la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela è meramente processuale e che la confisca (anche obbligatoria) presuppone l'accertamento del reato; pertanto non è possibile fondare la confisca su una pronuncia di non doversi procedere.
Massime di principio
- La confisca del profitto del reato presuppone una pronuncia che accerti il reato: la confisca facoltativa richiede una sentenza di condanna; la confisca obbligatoria richiede comunque l'accertamento del fatto-reato.
- Una sentenza di "non doversi procedere" per difetto di querela è di natura processuale e non costituisce accertamento in fatto idoneo a fondare misure patrimoniali come la confisca.
- Se la confisca è stata disposta in assenza di condanna o di accertamento del reato, la disposizione di confisca può e deve essere impugnata e, se accertata l'irregolarità, annullata con conseguente eliminazione della statuizione e possibile restituzione dei beni sequestrati.
- In procedimenti in cui la condizione di procedibilità (es. querela) sia venuta meno per effetto di novità normative (es. d.lgs. n.150/2022), bisogna verificare separatamente la legittimità di eventuali misure patrimoniali disposte dal primo grado prima della declaratoria di non doversi procedere.
- Nella difesa, è importante dedurre specificamente l'illegittimità della confisca quando la decisione di merito sia priva del necessario accertamento del reato; la Cassazione può annullare la confisca anche senza rinvio se la questione è circoscritta.
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