Sentenza n. 384/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del decreto del Ministero dell’Interno prot. Nr. K10/-OMISSIS- del 6/09/2024 solo recentemente conosciuto e con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14/07/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; 2) della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis Prot. n. K.10/-OMISSIS- del Ministero dell’Interno dell’08/07/2024 e per la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno ingiustamente cagionato alla ricorrente per l’impugnato provvedimento, mediante cui è stata illegittimamente respinta la domanda di cittadinanza K10/-OMISSIS- Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota prot. nr. K10/-OMISSIS-, -OMISSIS- e depositata in data 26/11/2024, nel fascicolo processuale del giudizio in corso (RG 12035/2024), quale allegato alla costituzione dell’Avvocatura di Stato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidente l'interesse pubblico con quello della richiedente, in ragione di elementi di controindicazione penale riferiti al coniuge convivente. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione non aveva considerato le osservazioni trasmesse in risposta al preavviso di rigetto. In particolare, la memoria difensiva era stata inviata il 17 luglio 2024, tramite l'indirizzo PEC indicato dall'Amministrazione e nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del preavviso dell'8 luglio 2024. In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità del diniego per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la relazione difensiva ministeriale depositata in giudizio, contestando le sue affermazioni circa la mancata ricezione o valutazione delle osservazioni. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. La documentazione prodotta dimostrava che la ricorrente aveva trasmesso tempestivamente le proprie osservazioni all'indirizzo PEC indicato nel preavviso. Il diniego affermava invece che la richiedente non aveva inviato osservazioni; il Ministero ha tentato di qualificare tale indicazione come errore materiale, sostenendo in giudizio che le osservazioni erano state esaminate, ma la difesa risultava contraddittoria, poiché in altra parte della relazione si sosteneva che esse non fossero pervenute. Il giudice ha ritenuto non provato che le osservazioni fossero state effettivamente valutate. L'art. 10-bis impone all'Amministrazione di esaminare le osservazioni del privato, in funzione collaborativa e deflattiva, prima dell'adozione del provvedimento finale. La violazione è risultata rilevante e non sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sia per la natura discrezionale del procedimento di concessione della cittadinanza, sia perché la disciplina vigente esclude espressamente l'applicazione del meccanismo di sanatoria ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis. Il decreto di diniego è stato pertanto annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. L'accoglimento della censura procedimentale comporta la regressione del procedimento: il Ministero dovrà riesaminare l'istanza, valutando le osservazioni e, ove persistano motivi ostativi, formulando un nuovo preavviso. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché l'annullamento per un vizio procedimentale non accerta la spettanza della cittadinanza né la lesione di un bene della vita; residua infatti un ampio spazio di valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione della parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni degli interessati devono essere valutate dall'amministrazione procedente.
Il preavviso di rigetto ha funzione collaborativa e deflattiva e impone all'Amministrazione di esaminare le osservazioni tempestivamente presentate prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
Il meccanismo che esclude l'annullabilità del provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
art. 30, comma 3, c.p.a.
È stato invocato quale fondamento della domanda risarcitoria, respinta perché non risultava accertata la spettanza del bene della vita.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nell'ambito della fase cautelare, con fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ricorre non solo quando manchi la comunicazione dei motivi ostativi, ma anche quando l'Amministrazione ometta di valutare le osservazioni tempestivamente presentate dal privato in risposta al preavviso di rigetto.
- L'Amministrazione non può ritenere insussistente l'invio delle osservazioni sulla base di un'affermazione smentita dalla documentazione, né dimostrare la loro effettiva valutazione mediante il solo deposito in giudizio delle osservazioni; occorre che la considerazione delle controdeduzioni risulti dal procedimento e dal provvedimento conclusivo.
- Il meccanismo di non annullabilità previsto dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; pertanto l'omessa valutazione delle osservazioni comporta l'annullabilità del provvedimento anche quando l'Amministrazione sostenga che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- L'annullamento per violazione delle garanzie partecipative determina la regressione del procedimento e impone all'Amministrazione di riesercitare il potere, valutando le osservazioni dell'interessato e formulando un nuovo preavviso ove persistano motivi ostativi, senza che il giudice possa anticipare la decisione sulla spettanza del bene della vita.
- L'annullamento di un diniego fondato esclusivamente su un vizio procedimentale non legittima, di per sé, il risarcimento del danno, quando residui all'Amministrazione un margine di discrezionalità e non sia stata accertata la spettanza del bene della vita.
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