Cassazione Penale, Ordinanza n. 29983/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la responsabilità e la configurabilità del reato contestato; dall'altro, il trattamento sanzionatorio, con doglianze sulla pena e sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le censure fossero inammissibili in sede di legittimità perché, sul primo versante, meramente ripropositive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e logicamente coerente; sul secondo, inconferenti, poiché le attenuanti generiche erano state riconosciute nella massima estensione e la pena determinata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione di questioni già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inconferenti quando il giudice di merito abbia già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione e abbia determinato la pena nel minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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