Cassazione Civile, Ordinanza n. 03867/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzandi, remunerati per la frequenza delle scuole con borse di studio previste dal d.lgs. n. 257 del 1991, avevano chiesto in giudizio il riconoscimento di una remunerazione adeguata per il periodo di specializzazione, con condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto, nonché dei correlati benefici economici e contributivi; in via subordinata avevano chiesto l'adeguamento annuale della borsa di studio e la sua rideterminazione triennale, con conseguente risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo che il d.lgs. n. 368 del 1999 e i decreti attuativi non imponessero gli incrementi invocati e che non vi fosse responsabilità risarcitoria dello Stato per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi, violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive UE, sostenendo che la remunerazione adeguata dovesse essere mantenuta nel tempo anche rispetto all'erosione inflazionistica e all'aumento della ricchezza nazionale, e che dovessero applicarsi gli aggiornamenti per variazione del costo della vita e la rideterminazione triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Chiedevano inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Le amministrazioni resistenti eccepivano l'infondatezza dei motivi e la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità: il recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi era già avvenuto con la l. n. 428 del 1990 e il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo recepimento ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non retroattivamente applicabile agli anni accademici dal 1991 al 2006. Ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché le direttive non contengono una definizione di remunerazione adeguata né criteri vincolanti di quantificazione. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che l'importo delle borse di studio per gli iscritti agli anni accademici rilevanti non è soggetto né all'adeguamento per variazione del costo della vita né alla rideterminazione triennale dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, in ragione delle norme successive che avevano congelato gli importi e le risorse destinate al finanziamento. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, limitate alle spese prenotate a debito per le amministrazioni statali, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato quale parametro del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
fondamento dell'inammissibilità del primo motivo per conformità della decisione alla giurisprudenza di legittimità
art. 332 c.p.c.
in presenza di litisconsorzio facoltativo, l'omessa notificazione dell'impugnazione ad alcuni parti non richiede ordine di integrazione, essendo l'impugnazione ormai preclusa per costoro
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non applicabile nel senso prospettato dai ricorrenti; l'adeguamento triennale e l'indicizzazione risultano esclusi dalle norme successive richiamate dalla Corte
art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370
richiamato nei motivi, ma ritenuto non decisivo ai fini della domanda azionata
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
non costituiscono il primo recepimento delle direttive, ma espressione di discrezionalità del legislatore nazionale
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato nei motivi, ma non idoneo a fondare la pretesa azionata
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha inciso sulla disciplina previgente, con abrogazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e salvezza temporanea fino all'a.a. 2005-2006
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura del contributo unificato aggiuntivo
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
invocati nei motivi, ma non idonei a sovvertire l'interpretazione consolidata accolta dalla Corte
art. 5 TCEE
richiamato nei motivi in relazione agli obblighi di recepimento delle direttive
art. 189 TCEE
richiamato nei motivi in relazione agli obblighi di recepimento delle direttive
direttiva 75/362/CEE
richiamata come fonte degli obblighi di remunerazione adeguata
direttiva 75/363/CEE
richiamata come fonte degli obblighi di remunerazione adeguata
direttiva 82/76/CEE
richiamata come fonte degli obblighi di remunerazione adeguata, ma ritenuta non autoesecutiva quanto alla quantificazione
direttiva 93/16/CEE
richiamata nei motivi, senza incidere sull'esito
direttiva 2005/36/CE
richiamata nei motivi, senza incidere sull'esito
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e ha escluso gli aggiornamenti dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 per il triennio previsto
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato il blocco degli aggiornamenti e il consolidamento delle risorse
art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005, n. 266
ha prorogato il blocco degli aggiornamenti per il triennio 2006-2008
art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
ha prorogato ulteriormente la disciplina di blocco per gli anni 2009-2013
art. 7, comma 5, d.l. 30 dicembre 1992, n. 384
norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti
art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537
norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti
art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549
norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti
art. 1, comma 66, L. 23 dicembre 1996, n. 662
norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti
Massime di principio
- Le direttive comunitarie che prevedono una "adeguata remunerazione" dei medici specializzandi non fissano di per sé criteri vincolanti di quantificazione: la determinazione dell'importo adeguato è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale.
- Il recepimento degli obblighi unionali in materia di remunerazione dei medici specializzandi deve essere individuato nella normativa nazionale di attuazione originaria; una disciplina successiva e più favorevole non vale, di regola, come primo recepimento né si applica retroattivamente ai periodi precedenti se la legge lo esclude.
- Quando una sequenza di leggi finanziarie e di blocco della spesa congela la quota di finanziamento e disapplica gli aggiornamenti previsti da una norma precedente, non può pretendersi il ripristino giudiziale dell'indicizzazione o dell'adeguamento triennale sulla base della sola erosione inflazionistica.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario se la questione interpretativa è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza nazionale e se il diritto UE non offre parametri sufficientemente precisi per la decisione della controversia.
- In caso di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già decise conformemente a un orientamento consolidato di legittimità, il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03732/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →