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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03867/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzandi, remunerati per la frequenza delle scuole con borse di studio previste dal d.lgs. n. 257 del 1991, avevano chiesto in giudizio il riconoscimento di una remunerazione adeguata per il periodo di specializzazione, con condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto, nonché dei correlati benefici economici e contributivi; in via subordinata avevano chiesto l'adeguamento annuale della borsa di studio e la sua rideterminazione triennale, con conseguente risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo che il d.lgs. n. 368 del 1999 e i decreti attuativi non imponessero gli incrementi invocati e che non vi fosse responsabilità risarcitoria dello Stato per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi, violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive UE, sostenendo che la remunerazione adeguata dovesse essere mantenuta nel tempo anche rispetto all'erosione inflazionistica e all'aumento della ricchezza nazionale, e che dovessero applicarsi gli aggiornamenti per variazione del costo della vita e la rideterminazione triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Chiedevano inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Le amministrazioni resistenti eccepivano l'infondatezza dei motivi e la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità: il recepimento delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi era già avvenuto con la l. n. 428 del 1990 e il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo recepimento ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non retroattivamente applicabile agli anni accademici dal 1991 al 2006. Ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché le direttive non contengono una definizione di remunerazione adeguata né criteri vincolanti di quantificazione. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che l'importo delle borse di studio per gli iscritti agli anni accademici rilevanti non è soggetto né all'adeguamento per variazione del costo della vita né alla rideterminazione triennale dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, in ragione delle norme successive che avevano congelato gli importi e le risorse destinate al finanziamento. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, limitate alle spese prenotate a debito per le amministrazioni statali, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità del primo motivo per conformità della decisione alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 332 c.p.c.

    in presenza di litisconsorzio facoltativo, l'omessa notificazione dell'impugnazione ad alcuni parti non richiede ordine di integrazione, essendo l'impugnazione ormai preclusa per costoro

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    non applicabile nel senso prospettato dai ricorrenti; l'adeguamento triennale e l'indicizzazione risultano esclusi dalle norme successive richiamate dalla Corte

  • art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370

    richiamato nei motivi, ma ritenuto non decisivo ai fini della domanda azionata

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    non costituiscono il primo recepimento delle direttive, ma espressione di discrezionalità del legislatore nazionale

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    richiamato nei motivi, ma non idoneo a fondare la pretesa azionata

  • art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha inciso sulla disciplina previgente, con abrogazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 e salvezza temporanea fino all'a.a. 2005-2006

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la misura del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    invocati nei motivi, ma non idonei a sovvertire l'interpretazione consolidata accolta dalla Corte

  • art. 5 TCEE

    richiamato nei motivi in relazione agli obblighi di recepimento delle direttive

  • art. 189 TCEE

    richiamato nei motivi in relazione agli obblighi di recepimento delle direttive

  • direttiva 75/362/CEE

    richiamata come fonte degli obblighi di remunerazione adeguata

  • direttiva 75/363/CEE

    richiamata come fonte degli obblighi di remunerazione adeguata

  • direttiva 82/76/CEE

    richiamata come fonte degli obblighi di remunerazione adeguata, ma ritenuta non autoesecutiva quanto alla quantificazione

  • direttiva 93/16/CEE

    richiamata nei motivi, senza incidere sull'esito

  • direttiva 2005/36/CE

    richiamata nei motivi, senza incidere sull'esito

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e ha escluso gli aggiornamenti dell'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 per il triennio previsto

  • art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    ha confermato il blocco degli aggiornamenti e il consolidamento delle risorse

  • art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    ha prorogato il blocco degli aggiornamenti per il triennio 2006-2008

  • art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207

    ha prorogato ulteriormente la disciplina di blocco per gli anni 2009-2013

  • art. 7, comma 5, d.l. 30 dicembre 1992, n. 384

    norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti

  • art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti

  • art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549

    norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti

  • art. 1, comma 66, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    norma richiamata dalla Corte come parte della sequenza normativa di blocco degli aggiornamenti

Massime di principio

  • Le direttive comunitarie che prevedono una "adeguata remunerazione" dei medici specializzandi non fissano di per sé criteri vincolanti di quantificazione: la determinazione dell'importo adeguato è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale.
  • Il recepimento degli obblighi unionali in materia di remunerazione dei medici specializzandi deve essere individuato nella normativa nazionale di attuazione originaria; una disciplina successiva e più favorevole non vale, di regola, come primo recepimento né si applica retroattivamente ai periodi precedenti se la legge lo esclude.
  • Quando una sequenza di leggi finanziarie e di blocco della spesa congela la quota di finanziamento e disapplica gli aggiornamenti previsti da una norma precedente, non può pretendersi il ripristino giudiziale dell'indicizzazione o dell'adeguamento triennale sulla base della sola erosione inflazionistica.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario se la questione interpretativa è già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza nazionale e se il diritto UE non offre parametri sufficientemente precisi per la decisione della controversia.
  • In caso di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già decise conformemente a un orientamento consolidato di legittimità, il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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