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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23931/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in riforma dell'assoluzione del Tribunale di Larino, aveva qualificato il fatto come truffa ex art. 640, 2° c., n.2 c.p., ritenendo che Soliman avesse manipolato la volontà della parte offesa inducendola a pagare 5.000 euro. Il ricorso denunciava errata qualificazione giuridica del reato, errata valutazione del materiale probatorio e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione (lett. b) ed e) art. 606 c.p.p.). In particolare si contestava: a) l'impossibilità per il sindacato di "azionare" i diritti individuali oggetto dell'accordo; b) l'inattendibilità e la contraddittorietà della sola dichiarazione della persona offesa; c) l'omessa considerazione di elementi probatori che avvalorerebbero l'inattendibilità del danneggiato (assenza di riscontri del pagamento, dichiarazioni di terzi, circostanze sulle denunce e sugli accordi tra le parti, riscontro di irregolarità della cooperativa); d) la motivazione anapodittica sulla conversazione registrata del 15/9/2014; e) l'assenza di elementi documentali a supporto dell'affermazione che fosse stato effettuato un "primo pagamento".

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia rispettato l'obbligo di "motivazione rafforzata" quando ha riformato l'assoluzione di primo grado, non avendo delineato adeguatamente il ragionamento probatorio né confutato specificamente i principali argomenti della motivazione assolutoria. La motivazione d'appello si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla conversazione registrata, ma la Corte territoriale non ha indicato con precisione da quali passaggi probatori avesse ricavato le conclusioni; in particolare non ha esplicitato quali frasi della registrazione giustificassero le inferenze fatte. Inoltre, essendo decisiva la testimonianza del Gabriele sia per la decisione di primo grado che per quella di appello, la Corte d'appello avrebbe dovuto rinnovarne l'esame ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; l'omissione è vizio rilevabile d'ufficio. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, disponendo la rinnovazione dell'assunzione della prova dichiarativa e la nuova valutazione dell'intero compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p., comma 2, n. 2

    Norma che incrimina la truffa e prevede aggravanti; nella pronuncia è la fattispecie con cui la Corte d'appello ha ricondotto la condotta (ottenimento indebito di denaro inducendo in errore la vittima). La Cassazione ha valutato che la qualificazione come truffa richiedeva motivazione adeguata e non anapodittica.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Consente di impugnare per "erronea qualificazione di diritto del reato ed errata valutazione del materiale probatorio"; il ricorrente ha dedotto sotto tale motivo e la Cassazione ha esaminato la correttezza della valutazione probatoria e della qualificazione giuridica.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Consente di impugnare per "contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"; il ricorso contestava la motivazione d'appello come anapodittica e contraddittoria, censura ritenuta fondata dalla Cassazione.

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    Stabilisce l'obbligo per il giudice d'appello che riforma un'assoluzione di primo grado, quando il giudizio cambia in base a una diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva, di rinnovare l'assunzione della stessa prova (esame del teste). La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale obbligo non sia stato adempiuto e la sua violazione sia grave, dando luogo all'annullamento.

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    Autorizza la Corte di Cassazione a rilevare d'ufficio vizi di legge, inclusa l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice d'appello in presenza dei presupposti; la Corte ha usato tale potere per censurare il vizio anche se non dedotto espressamente dal ricorrente.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": descrivere chiaramente le linee del nuovo ragionamento probatorio e confutare specificamente i punti salienti della motivazione assolutoria.
  • Quando la condanna in appello si fonda su una diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva rispetto al primo grado, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'esame del teste ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; l'omissione configura vizio rilevabile d'ufficio e può portare all'annullamento.
  • Le conclusioni tratte da registrazioni o da dichiarazioni devono essere esplicitamente ancorate a passaggi testuali o a riscontri probatori: attribuire significati alle conversazioni senza citare le frasi da cui si desumono costituisce motivazione anapodittica.
  • Se la decisione di responsabilità poggia essenzialmente sulla versione di una sola parte (es. persona offesa) e quella versione era già decisiva per l'assoluzione, il giudice d'appello deve giustificare con precisione la diversa valutazione e, se necessario, rinnovare l'assunzione della prova.
  • In presenza di motivazione contraddittoria o insufficiente in appello, la Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio per nuovo esame del materiale probatorio e con obbligo di integrare le garanzie procedurali previste dalla legge.

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