Sentenza n. 1789/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'ottemperanza della sentenza nr. 19003/24 del Tar Lazio del 15/10/2024, emessa nel ric. iscritto al nr. R.G. 7357/24, pubblicata in data 29/10/2024 con la quale l'adito Tar condannava il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidate in € 750,00 oltre al rimborso del C.U., nonchè rimborso forfettario delle spese generali al 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 19003/2024, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 19003/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento in suo favore di euro 750,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, CPA e IVA. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva disposto, in data 9 dicembre 2025, il pagamento delle spese legali mediante ordine di pagamento dell'UTG-Prefettura di Roma, in conformità alla domanda proposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto e che tale adempimento aveva integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente, il quale aveva dichiarato il venir meno dell'interesse a una decisione di merito. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché il ricorso risultava fondato al momento della sua proposizione. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza; il giudizio è divenuto privo di oggetto in seguito all'adempimento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento richiesto e la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente comportano la cessazione della materia del contendere, soprattutto quando il ricorrente dichiari il venir meno dell'interesse a una decisione di merito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio sia integralmente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata e non soltanto parziale o meramente formale.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito.
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