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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02563/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una contribuente che esercitava l'attività di tassista a Milano per i periodi d'imposta 2007 e 2008. L'Ufficio, dopo aver inviato un questionario e valutato la documentazione prodotta, ha proceduto a ricostruzione analitico-induttiva dei redditi dichiarati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, accertando maggior reddito d'impresa. La contribuente ha impugnato gli avvisi deducendo, in sintesi: nullità per difetto di sottoscrizione del direttore dell'ufficio e mancata allegazione della delega; difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati e per mancata esplicitazione delle ragioni di disattesa delle risposte al questionario e degli studi di settore; illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo per assenza dei presupposti e per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; omessa pronuncia su alcuni di tali profili da parte del giudice di merito. Nel corso del giudizio di cassazione la difesa della contribuente ha poi depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, allegando l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e il pagamento integrale del dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha rilevato che la contribuente aveva comprovato l'integrale pagamento del dovuto nell'ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; ha inoltre osservato che, in ogni caso, era decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione. Quanto alle spese, ha richiamato l'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, disponendo che siano poste a carico della parte soccombente secondo la disciplina applicabile alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente, nel caso esaminato, la ricostruzione analitico-induttiva dei redditi sulla base degli elementi acquisiti dall'Ufficio e della documentazione prodotta dal contribuente; la presenza di scritture formalmente corrette non esclude di per sé l'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente come parametro di validità dell'avviso di accertamento per la sottoscrizione e per il contenuto motivazionale.

  • art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso.

  • art. 10, l. n. 146/1998

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina degli studi di settore e alla necessità di esplicitare le ragioni del loro disconoscimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come vizio di omessa pronuncia rispetto ad alcune censure proposte nei gradi di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti posti a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo.

  • d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018

    ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, cui la contribuente ha aderito pagando integralmente il dovuto.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, se perfezionata con l'integrale pagamento del dovuto e nei termini previsti, determina l'estinzione del processo di cassazione per cessata materia del contendere.
  • L'accertamento analitico-induttivo dei redditi è legittimo anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, purché l'Ufficio fondi la ricostruzione su elementi concretamente desumibili dalla documentazione acquisita e idonei a sostenere la pretesa.
  • Nel giudizio tributario, le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sulla valutazione delle risultanze istruttorie devono essere correttamente incanalate entro i vizi dedotti; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni non sono state esaminate nel merito per effetto dell'estinzione del processo.
  • Quando la controversia viene definita con condono/definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla relativa normativa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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