Cassazione Penale, Ordinanza n. 04403/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello in sede di esecuzione che aveva escluso il riconoscimento della continuazione tra due reati per evasione, entrambi consistenti nell'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare. In ricorso ha sostenuto che le condotte erano omogenee, poste in essere in violazione della medesima misura cautelare, della stessa tipologia di reato e dello stesso bene giuridico, e che la distanza temporale tra i fatti era spiegabile con la sua sottoposizione alla custodia cautelare in carcere. La censura mirava a ottenere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la sussistenza di un originario e unitario disegno criminoso, valorizzando il fatto che le due condotte, pur omogenee e commesse in un ristretto arco temporale, erano frutto di decisioni estemporanee e indipendenti, non programmabili nelle loro linee essenziali al momento del primo reato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede una previa e unitaria deliberazione di una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o la mera omogeneità dei reati.
art. 385 c.p.
Le due condotte esaminate sono state qualificate come episodi di evasione, ma la loro identità di norma violata non è stata ritenuta sufficiente per riconoscere la continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati almeno nelle linee essenziali previamente programmati; non è sufficiente una generica propensione a delinquere o un programma di vita criminale.
- Ai fini del medesimo disegno criminoso rilevano indici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, identità del bene protetto, modalità esecutive, sistematicità e costante compartecipazione, ma nessun indice è di per sé decisivo se i reati risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee.
- L'apprezzamento circa la sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso è demandato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e priva di manifesta illogicità.
- In sede di legittimità, censure meramente confutative o generiche, che non si confrontano con la motivazione del giudice dell'esecuzione, non sono idonee a scardinare il diniego della continuazione.
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