Sentenza n. 745/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, indicata dal ricorrente in euro 2.509,77 mensili, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza che, secondo il giudice, la pretesa fosse adeguatamente contrastata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguirsi nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono, insieme alle ulteriori disposizioni applicabili, i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il richiamo alle disposizioni processuali civili applicabili.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è fondato quando il titolo è idoneamente documentato, notificato e l'Amministrazione non ne abbia dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Il giudizio di ottemperanza non costituisce né accerta nuovamente il diritto di credito oggetto del titolo: ha funzione esecutiva e consente di soddisfare il diritto nella dimensione risultante dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- L'importo indicato dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione. In sede esecutiva devono essere verificati capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
- In presenza di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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