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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19266/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP con cui gli era stata applicata la pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. Deduceva violazione di legge, anche processuale e sostanziale, e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della decisione. Dalla motivazione della Corte emerge che il ricorso era diretto a contestare, in sostanza, l'affermazione di responsabilità e la mancata immediata declaratoria di proscioglimento, profili non più deducibili con il ricorso contro il patteggiamento nei limiti introdotti dalla riforma del 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, rilevando che, per le sentenze di applicazione della pena successive all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte, invece, riguardavano l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quindi erano estranee ai motivi consentiti. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    "sentenza di applicazione della pena richiesta"

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile solo nei limiti specificamente previsti dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena nei casi considerati dalla disciplina successiva alla riforma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando la causa di inammissibilità è manifesta.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la previsione che consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte lo richiama per evidenziare che, per le richieste di patteggiamento e le relative impugnazioni successive alla sua entrata in vigore, i motivi di ricorso sono limitati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena richiesta, per i fatti e gli atti soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile, con ricorso avverso il patteggiamento nei limiti normativi indicati, la doglianza relativa all'affermazione di responsabilità, alla valutazione del compendio probatorio o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. come causa di proscioglimento.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità; alla declaratoria segue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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