Cassazione Civile, Ordinanza n. 34643/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un precedente procedimento relativo al pagamento dell’indennizzo già riconosciutole, procedimento che si era articolato in una fase esecutiva davanti al giudice ordinario e poi in un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La Corte d’appello aveva liquidato un indennizzo e, in sede di opposizione del Ministero della giustizia, aveva respinto sia l’eccezione di tardività della domanda sia quella di difetto di legittimazione passiva per la parte riferita alla fase di ottemperanza. Il Ministero ha ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che il termine semestrale di decadenza dovesse decorrere dall’ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, già satisfattiva, e non dalla definizione del giudizio di ottemperanza del 2019; 2) violazione dell’art. 3 L. n. 89/2001, per avere la Corte territoriale ritenuto unitaria la vicenda e non aver rilevato il difetto di titolarità passiva del Ministero della giustizia quanto al segmento di durata imputabile al giudizio di ottemperanza, che sarebbe invece riferibile al Ministero dell’economia e delle finanze.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che quando il creditore, dopo la fase esecutiva, ricorra anche al giudizio di ottemperanza per ottenere l’effettivo pagamento, la decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione va ancorata alla definizione dell’ultimo rimedio satisfattivo esperito, essendo l’esecuzione parte integrante del processo ai sensi dell’art. 6 CEDU e potendo il giudizio di ottemperanza cumularsi con l’esecuzione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che, poiché la durata irragionevole investiva anche un giudizio amministrativo, la domanda avrebbe dovuto coinvolgere anche il Ministero dell’economia e delle finanze e che il giudice di merito, a fronte della tempestiva eccezione dell’Avvocatura, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del soggetto correttamente passivamente legittimato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
individua i soggetti passivamente legittimati in modo disgiunto in relazione alla durata irragionevole dei diversi procedimenti, anche se collegati, che devono essere valutati autonomamente.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della fase esecutiva/satisfattiva; se dopo l’esecuzione viene promosso anche l’ottemperanza per ottenere il concreto pagamento, il termine decorre dalla definizione di quest’ultimo rimedio.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2, 2-bis e 2-ter
richiamati nel ricorso come parametri per contestare il computo della durata e dell’indennizzo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-quinquies
conferma che in sede esecutiva per crediti indennitari è prevista una disciplina speciale che non esclude il ricorso all’ottemperanza.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-sexies, commi 7, 8 e 11
le disposizioni sono lette nel senso che il concorso tra esecuzione e ottemperanza è compatibile con il sistema, senza duplicazione della pretesa creditoria.
L. 31 maggio 1958, n. 260, art. 4
l’errore di identificazione del Ministero convenuto deve essere eccepito tempestivamente dall’Avvocatura dello Stato; in tal caso il giudice deve fissare un termine per rinnovare la notificazione al soggetto correttamente legittimato, con rimessione in termini della parte.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma processuale richiamata quale veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 6, par. 1 CEDU
l’esecuzione della decisione è parte integrante del "processo"; il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se la decisione definitiva restasse ineseguita.
art. 553 c.p.c.
richiamato per l’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva.
art. 530 c.p.c.
richiamato quale ulteriore possibile base dell’ordinanza di assegnazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- Nel sistema della legge Pinto, il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitiva conclusione del rimedio satisfattivo che abbia realmente portato al soddisfacimento del credito; se, dopo una fase esecutiva, il creditore attiva anche il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento effettivo, la decadenza si computa dalla definizione di quest’ultimo.
- L’esecuzione forzata e il giudizio di ottemperanza, quando sono funzionali al medesimo obiettivo satisfattivo, possono essere valutati unitariamente ai fini della decorrenza del termine di decadenza, purché non si determini una duplicazione del credito.
- In materia di equa riparazione per la durata irragionevole di procedimenti collegati ma appartenenti a plessi giurisdizionali diversi, la legittimazione passiva va ripartita in modo autonomo tra le amministrazioni corrispondenti ai singoli segmenti processuali; il giudice deve quantificare separatamente il ritardo riferibile a ciascun procedimento.
- Se l’Avvocatura dello Stato eccepisce tempestivamente l’erronea evocazione in giudizio del Ministero non correttamente individuato, il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notifica al soggetto esatto; in mancanza, la decisione può essere cassata per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio.
- Ai fini dell’art. 6 CEDU, l’esecuzione della decisione giudiziaria definitiva costituisce parte integrante del processo e non un momento estraneo o meramente eventuale della tutela giurisdizionale.
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