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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34347/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non provata la proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico. In cassazione la Procura ha denunciato, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che la schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione nelle forme di rito, e che l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio civili escludesse comunicazioni telematiche o cartacee. Ha inoltre contestato di dover provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi osservato che, comunque, la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di pagamento in materia di patrocinio a spese dello Stato opera il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, resta applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché l’opposizione era comunque tardiva anche rispetto a tale termine, l’inammissibilità è stata confermata. Nessuna regolazione delle spese per mancata costituzione dell’intimato e per la qualità pubblica del ricorrente; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e sia opponibile ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario»

    L’opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia segue il rito sommario e il decreto di liquidazione viene assimilato, quanto al regime impugnatorio, a un provvedimento appellabile entro il termine breve dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato in via analogica per la disciplina del termine breve di impugnazione del provvedimento emesso nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di comunicazione o notificazione, il decreto è impugnabile entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in conformità alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato nei motivi come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dalla Procura in relazione alle modalità di comunicazione dell’atto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla Procura per contestare il riparto dell’onere della prova sulla conoscenza/comunicazione del decreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, perché la Corte deve poter ricostruire con chiarezza il percorso sostanziale e processuale della controversia.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione non basta contestare in astratto la ritualità della comunicazione: se la comunicazione non è provata, resta comunque applicabile il termine lungo, con conseguente tardività dell’opposizione oltre tale limite.
  • Quando la questione di diritto è stata decisa conformemente all’interpretazione consolidata della Cassazione, il ricorso non supera il vaglio di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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