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Ordinanza

Ordinanza n. 2103/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento del 30.06.2026 (doc. 1), notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Responsabile dell’Area VIII – Demanio, ha invitato e diffidato la società ricorrente a liberare le aree demaniali marittime occupate entro 60 giorni, provvedendo allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti, con avvertenza che in mancanza sarebbero stati adottati i necessari e conseguenziali provvedimenti repressivi; b) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1.04.2025 (doc. 2), richiamata nel provvedimento impugnato sub a) quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, nella parte in cui risulti lesiva per la ricorrente; c) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7.05.2026 (doc. 3), nella parte in cui l’Amministrazione la ritenga fonte di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali, sebbene il PAD non sia stato ancora approvato (allo stato solo adottato); d) di ogni altro atto, agli stessi preordinato, presupposto, connesso conseguente e/o collegato.

Giustizia amministrativa202604406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a liberare entro 60 giorni aree demaniali marittime occupate e a sgomberare arredi, attrezzature e manufatti, con avvertenza di successivi provvedimenti repressivi; sono stati inoltre impugnati atti comunali di indirizzo e la deliberazione relativa al PAD

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la diffida del Responsabile dell’Area VIII – Demanio del 30 giugno 2026, con cui le è stato intimato di liberare entro 60 giorni le aree demaniali marittime occupate e di rimuovere arredi, attrezzature e manufatti. Sono state altresì impugnate, nella parte ritenuta lesiva, una deliberazione della Giunta comunale del 1° aprile 2025, richiamata quale atto di indirizzo, e una deliberazione del 7 maggio 2026, contestata in quanto ritenuta fonte di obblighi conformativi o restitutori benché il PAD risultasse soltanto adottato e non ancora approvato. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il TAR ha ritenuto che la complessità e tecnicità delle questioni dedotte imponessero una valutazione nella fase di merito, senza definire in via cautelare l’eccezione preliminare.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rilascio dell’area e di ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, cioè nel pieno della stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha considerato anche che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione e ha disposto la sospensione temporanea dell’efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, termine individuato quale conclusione della stagione balneare. L’esame dell’eccezione di inammissibilità e delle questioni di merito è stato rinviato alla fase di cognizione piena. È stata demandata al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"

    La tutela cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il TAR ha accolto la domanda sospendendo temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la lesività dell’atto impugnato è oggetto di una preliminare eccezione di inammissibilità e le questioni risultano complesse e tecniche, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito, decidendo provvisoriamente sulla domanda cautelare.
  • L’obbligo di rilasciare un’area demaniale e di ripristinare lo stato dei luoghi durante la stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell’efficacia di una diffida può essere disposta per un periodo determinato e limitato alla conclusione della stagione balneare, anziché fino alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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