Cassazione Penale, Ordinanza n. 27699/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo era formulato in modo generico e non sviluppava in modo specifico le ragioni giuridiche dell'impugnazione, né si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe. Dal testo disponibile non emergono i fatti storici contestati né il reato oggetto del giudizio di merito; emerge soltanto che il ricorso conteneva un unico motivo ritenuto dalla Corte del tutto generico, perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
È richiamato come norma che consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, con chiara enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura e con puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata; la mera genericità rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Come è indicizzato
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