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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di rigetto P-MO/L/N/2025/105797, notificato il 19 dicembre 2025, con il quale, in data 20 ottobre 2025, il Prefetto di Modena ha rigettato la richiesta di NULLA OSTA ALLA CONVERSIONE del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avanzata dal sig. LARYEA Stephen in data 9 luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio della conversione del titolo di soggiorno, deducendo, in via preliminare, la necessità di essere rimesso in termini poiché il provvedimento era stato notificato al CAF presso il quale si era rivolto, ma non gli era stato comunicato sino al 19 dicembre 2025. Nel merito ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, sostenendo di aver lavorato come bracciante agricolo da settembre 2024 ad aprile 2025 e di aver prodotto nove buste paga, sicché la Prefettura non avrebbe adeguatamente spiegato per quale ragione fosse mancante il requisito della regolare attività lavorativa per almeno tre mesi. L'Amministrazione aveva ritenuto non raggiunto il requisito quantitativo desunto dalle circolari ministeriali: almeno tredici giornate lavorative mensili per tre mesi, pari a trentanove giornate in un trimestre.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame della tardività del ricorso, notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento, perché il ricorso era manifestamente infondato nel merito. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la Prefettura aveva indicato puntualmente le ragioni del diniego e aveva esaminato la documentazione prodotta. Le buste paga dimostravano quindici giornate lavorative nel periodo settembre-novembre 2024, diciannove nel periodo dicembre 2024-gennaio 2025 e ventotto nel periodo febbraio-aprile 2025: il requisito complessivo di trentanove giornate era stato raggiunto soltanto distribuendo l'attività su oltre sei mesi e non in un trimestre, mentre il requisito mensile di tredici giornate risultava raggiunto soltanto nel marzo 2025. Secondo il TAR, l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e tale requisito è stato specificato dalle circolari ministeriali richiamate dall'Amministrazione. Non essendo stata dimostrata la soglia richiesta per il lavoro agricolo, il diniego è stato ritenuto legittimo e il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    regolare attività lavorativa per almeno tre mesi

    La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale richiede la dimostrazione di una regolare attività lavorativa per almeno tre mesi; per il lavoro agricolo, il requisito è stato ritenuto concretizzato nella prestazione di almeno tredici giornate lavorative mensili per tre mesi, per complessive trentanove giornate in un trimestre.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso è stato considerato tardivo in relazione al termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalla questione poiché la domanda era manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l'espressione "regolare attività lavorativa per almeno tre mesi" prevista dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 richiede, per il lavoro agricolo, la dimostrazione di almeno tredici giornate lavorative in ciascun mese per tre mesi, pari a trentanove giornate nell'arco di un trimestre, secondo i criteri applicativi richiamati dalle circolari ministeriali.
  • Il raggiungimento del numero complessivo di giornate lavorative non è sufficiente quando avviene distribuendo la prestazione su un periodo superiore a tre mesi e senza raggiungere la soglia minima mensile richiesta per ciascuno dei tre mesi rilevanti.
  • Non sussiste difetto di motivazione nel diniego di conversione quando l'Amministrazione indica le soglie lavorative applicabili, esamina la documentazione prodotta e specifica, sulla base delle buste paga, le giornate lavorate nei diversi periodi, spiegando perché il requisito legale non risulta integrato.
  • Quando il ricorso è tardivo ma anche manifestamente infondato nel merito, il giudice amministrativo può prescindere dall'esame della questione di tardività e decidere la controversia sulla base dell'infondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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