Cassazione Penale, Sentenza n. 00982/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza che ha revocato gli arresti domiciliari e disposto la custodia intramuraria. Deduce (1) carenza e inadeguatezza della motivazione rispetto alla valutazione del pericolo di recidiva specifica, lamentando che il giudice ha richiamato i precedenti e qualificato la personalità come "allarmante" senza valutare adeguatamente le modalità e le circostanze della condotta e senza considerare che l'assegnazione di un diverso alloggio ATER avrebbe attenuato il rischio; (2) travisamento della prova per omissione, sostenendo che il giudice non ha valutato positivamente la condotta collaborativa tenuta nell'interrogatorio del 10/02/2025 (fornitura di nominativi di fornitori e informazioni sugli episodi di spaccio), che dimostrerebbe una reale resipiscenza e avrebbe dovuto indurre a misure meno gravose.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari sia un giudizio di merito insindacabile in cassazione se correttamente motivato. Ha trovato adeguata la motivazione del giudice a quo, che ha richiamato la consistenza del traffico (quantitativi di droga, somma in contanti, casa adibita a base operativa), i precedenti specifici e non specifici e la personalità dell'imputato (anche per dichiarazioni sul possesso di un'arma). Ha ritenuto che il mero cambio di abitazione e l'uso di un braccialetto elettronico non siano sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione. Quanto al presunto travisamento per omissione, la Corte ha osservato che l'atto processuale contestato non è stato allegato al ricorso e che, comunque, il giudice ha valutato le dichiarazioni rese nell'interrogatorio come tardive e non indicative di una matura resipiscenza, trattandosi di un quadro accusatorio già consolidato. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; utilizzata per definire il fatto-reato che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare
DPR 309/1990, art. 80, comma 2
Rilevante ai fini della gravità delle accuse e della valutazione complessiva della pericolosità connessa al traffico di stupefacenti
Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
Prevede il pericolo di recidiva (pericolo di reiterazione) come presupposto per l'applicazione della misura cautelare; il giudice deve valutare elementi personali e concreti che dimostrino la sussistenza del pericolo
Codice di procedura penale, art. 275
Principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari, che il giudice deve tenere presenti nella motivazione quando scarta misure meno gravose
Codice di procedura penale, art. 299
Norma richiamata in relazione all'istanza dell'indagato per sostituzione della misura cautelare; materiale procedurale che ha portato al provvedimento del 30/06/2025
Art. 28 Regolamento esecuzione cod. proc. pen.
Norma esecutiva richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia
Giurisprudenza: Sez.6, n. 10795 del 16/02/2021
Principi sui requisiti del ricorso per cassazione in tema di travisamento della prova per omissione: l'impugnante deve identificare l'atto, il dato probatorio, provarne la verità e dimostrare la decisività dell'omissione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil)
Ribadisce il principio della verifica continua della proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari e la necessità di bilanciare la compressione della libertà personale con le esigenze cautelari
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione di reati (art. 274 c.p.p.) è un giudizio di merito: la Corte di legittimità non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
- Per ottenere la revoca o attenuazione di una misura cautelare quando è contestato un traffico organizzato, non basta il mero cambio di residenza o l'assegnazione di un diverso alloggio: il giudice valuta la persistenza di elementi concreti (quantitativi, risorse economiche, ruolo operativo, precedenti) che mantengono il rischio di recidiva.
- La cooperazione resa tardivamente o dopo l'acquisizione di un quadro accusatorio consolidato può essere ritenuta non decisiva ai fini della personalità e del pericolo di reiterazione; la collaborazione deve essere provata e valutata nel contesto temporale e fattuale.
- Il ricorrente che deduca travisamento della prova per omissione deve rispettare oneri di allegazione rigorosi: indicare l'atto processuale, il dato provatorio, fornire prova della verità e spiegare come l'omissione abbia inciso in modo decisivo sulla motivazione; la mancata allegazione comporta inammissibilità.
- Strumenti come il braccialetto elettronico o misure meno afflittive non garantiscono automaticamente l'adeguatezza se permangono forti indizi di organizzazione e capacità di reiterare il reato; la proporzionalità va valutata concretamente.
- In situazioni analoghe, per ottenere successo è utile documentare e provare in modo preciso: elementi nuovi che abbiano l'effetto concreto di ridurre la disponibilità di mezzi, le relazioni criminali o le condizioni che agevolano la reiterazione (es. prova che l'alloggio non permette più l'attività illecita, elementi di reale e provata collaborazione antecedente e decisiva).
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