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Risoluzione

Risoluzione n. 158 del 5/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la vendita di funghi sott’olio, ottenuti da funghi coltivati dall’impresa agricola e lavorati da terzi, produce reddito agrario; invece la vendita di pasta al fungo genera reddito d’impresa, da determinare analiticamente.

Qualificazione fiscale dei ricavi da funghi sott'olio e pasta al fungo

Qualificazione fiscale della trasformazione e commercializzazione di funghi coltivati

La risoluzione esamina il trattamento ai fini delle imposte dirette del reddito derivante dalla trasformazione e vendita di prodotti ottenuti da funghi coltivati in serra. Il punto centrale è distinguere tra attività agricola connessa, produttiva di reddito agrario, e attività che invece integra reddito d’impresa.

Quesito e soluzione prospettata dal contribuente

L’istante è un imprenditore agricolo che coltiva funghi in serra e li vende, al momento, senza ulteriori lavorazioni se non l’imballo in cassette di legno. Intende però ampliare l’attività affidando a terzi, in conto lavorazione, parte dei funghi prodotti per ottenere:

  • funghi sott’olio, confezionati ed etichettati con il marchio aziendale;
  • pasta al fungo, anch’essa confezionata ed etichettata con il marchio dell’impresa.

Il contribuente ritiene che il reddito derivante dalla commercializzazione di entrambi i prodotti debba essere qualificato come reddito agrario, richiamando l’art. 32 del TUIR e la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, sostenendo che l’esternalizzazione di parte del processo produttivo non incide sulla natura agricola dell’attività.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama:

  • l’art. 32, comma 2, lett. c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che considera agricole le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, anche se non svolte sul terreno, purché riferite a beni individuati con decreto ministeriale;
  • l’art. 2135 c.c., che definisce l’imprenditore agricolo e, al terzo comma, le attività connesse;
  • la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, per i requisiti soggettivo e oggettivo delle attività connesse;
  • la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, che precisa che l’esternalizzazione di fasi del processo produttivo non esclude la natura agricola se i beni rientrano nel decreto ministeriale previsto;
  • il D.M. 19 marzo 2004, con la tabella dei beni e delle attività produttive di reddito agrario.

Requisiti per qualificare l’attività come agricola

Secondo l’Agenzia, le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione sono connesse e agricole solo se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

  • requisito soggettivo: le attività devono essere svolte dal medesimo imprenditore che esercita la coltivazione del fondo, del bosco o l’allevamento;
  • requisito oggettivo: i prodotti devono provenire prevalentemente dall’attività agricola svolta dall’imprenditore e rientrare tra i beni individuati dal D.M. 19 marzo 2004.

Nel caso esaminato, il requisito soggettivo è ritenuto sussistente, poiché l’istante produce i funghi e intende commercializzare direttamente i prodotti derivati.

Valutazione dei beni e delle lavorazioni

Per il requisito oggettivo, l’Agenzia verifica se i prodotti ottenuti siano compresi nel decreto ministeriale e se la lavorazione mantenga la natura originaria del bene oppure produca un nuovo prodotto.

La tabella allegata al D.M. 19 marzo 2004 include tra le attività produttive di reddito agrario la “manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13”. Nelle note della classificazione economica è ricompresa, nella classe 01.12.1, la coltivazione dei funghi e la produzione di funghi.

Ne consegue che le attività di manipolazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei funghi rientrano, in linea generale, nell’ambito dell’art. 32, comma 2, lett. c), perché svolte su beni individuati dal D.M. citato.

Distinzione tra funghi sott’olio e pasta al fungo

L’Agenzia opera però una distinzione decisiva tra i due prodotti:

  • funghi sott’olio: la lavorazione non altera la natura del bene, che resta sostanzialmente il fungo; pertanto la commercializzazione del prodotto genera reddito agrario;
  • pasta al fungo: la preparazione richiede materie prime diverse, come farina e funghi, e dà luogo a un bene nuovo e differente dal prodotto originario conferito in lavorazione; si tratta quindi di un’attività non riconducibile all’agricoltura ai fini dell’art. 32.

Trattamento fiscale conclusivo

L’Agenzia conclude che:

  • la commercializzazione di funghi sott’olio produce reddito agrario ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, poiché si tratta di manipolazione e successiva cessione di un bene incluso nel D.M. 19 marzo 2004;
  • la commercializzazione di pasta al fungo produce reddito d’impresa, poiché esula sia dall’art. 32, comma 2, lett. c), sia dall’art. 56-bis del TUIR, non trattandosi di attività usualmente esercitata nell’ambito agricolo; il reddito va quindi determinato analiticamente secondo le regole dell’art. 56 del TUIR.

Chiusura del provvedimento

La risoluzione è resa a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione regionale competente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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