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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19529 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per IVA, reddito d'impresa imputato al socio ai fini IRPEF e IRAP. Ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., difetto assoluto di motivazione e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7. In particolare, ha lamentato il mancato esame di relazioni peritali formate nel procedimento penale, la propria asserita responsabilità limitata alle imposte dirette in quanto socio accomandante e l'inadeguatezza della motivazione per relationem degli avvisi, non corredati dal processo verbale di constatazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. I primi due motivi erano privi di adeguata specificità, non indicavano puntualmente le parti della sentenza censurate, non trascrivevano o localizzavano le prove asseritamente ignorate e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, mancava il necessario momento di sintesi o quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico, tautologico e non esponeva la regola applicata dal giudice di merito né quella asseritamente corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.645, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La violazione riguarda il mancato rispetto della corrispondenza tra domanda e pronuncia. Non può essere confusa con il difetto di motivazione, che ricorre solo quando sia obiettivamente carente il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di esporre il motivo in modo autosufficiente, indicando e, quando necessario, trascrivendo gli atti e le prove rilevanti e precisando la loro decisività.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis richiedeva, per ciascun motivo, un quesito di diritto e, in caso di vizio motivazionale, un momento di sintesi o quesito di fatto. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7

    La disposizione è stata invocata in relazione alla motivazione per relationem degli atti tributari. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito non identificava concretamente la controversia, la regola applicata e quella che avrebbe dovuto sostituirla.

  • Art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 40 del 2006

    Ha reso applicabile l'art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006.

  • Art. 58, legge n. 69 del 2009

    La disciplina transitoria ha impedito che l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. eliminasse il requisito per i ricorsi ai quali la norma era ancora applicabile.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente l'omessa valutazione di documenti o prove: occorre indicare con precisione dove siano stati prodotti, trascriverne i passaggi rilevanti e spiegare perché siano decisivi.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente fatti e prove: se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, coerente e non apparente, la diversa valutazione preferita dalla parte non è normalmente sindacabile.
  • I motivi di ricorso devono distinguere chiaramente tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione; la sovrapposizione generica di censure può comportare l'inammissibilità.
  • Un quesito di diritto deve essere concreto e autosufficiente: deve esporre i fatti essenziali, la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta.
  • Le questioni relative alla responsabilità fiscale del socio e alla motivazione per relationem devono essere state dedotte tempestivamente nei gradi di merito e riproposte in cassazione indicando specificamente gli atti processuali in cui sono state sollevate.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti della società può rendere particolarmente rilevanti, nei confronti del socio, la tempestività e la precisione delle contestazioni sull'imputazione del reddito e sugli altri tributi.

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