Sentenza del 30/09/2016 n. 19529 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva confermato gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per IVA, reddito d'impresa imputato al socio ai fini IRPEF e IRAP. Ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., difetto assoluto di motivazione e violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7. In particolare, ha lamentato il mancato esame di relazioni peritali formate nel procedimento penale, la propria asserita responsabilità limitata alle imposte dirette in quanto socio accomandante e l'inadeguatezza della motivazione per relationem degli avvisi, non corredati dal processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. I primi due motivi erano privi di adeguata specificità, non indicavano puntualmente le parti della sentenza censurate, non trascrivevano o localizzavano le prove asseritamente ignorate e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, mancava il necessario momento di sintesi o quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico, tautologico e non esponeva la regola applicata dal giudice di merito né quella asseritamente corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.645, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La violazione riguarda il mancato rispetto della corrispondenza tra domanda e pronuncia. Non può essere confusa con il difetto di motivazione, che ricorre solo quando sia obiettivamente carente il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 366 c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di esporre il motivo in modo autosufficiente, indicando e, quando necessario, trascrivendo gli atti e le prove rilevanti e precisando la loro decisività.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis richiedeva, per ciascun motivo, un quesito di diritto e, in caso di vizio motivazionale, un momento di sintesi o quesito di fatto. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7
La disposizione è stata invocata in relazione alla motivazione per relationem degli atti tributari. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito non identificava concretamente la controversia, la regola applicata e quella che avrebbe dovuto sostituirla.
Art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 40 del 2006
Ha reso applicabile l'art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006.
Art. 58, legge n. 69 del 2009
La disciplina transitoria ha impedito che l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. eliminasse il requisito per i ricorsi ai quali la norma era ancora applicabile.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente l'omessa valutazione di documenti o prove: occorre indicare con precisione dove siano stati prodotti, trascriverne i passaggi rilevanti e spiegare perché siano decisivi.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente fatti e prove: se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, coerente e non apparente, la diversa valutazione preferita dalla parte non è normalmente sindacabile.
- I motivi di ricorso devono distinguere chiaramente tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione; la sovrapposizione generica di censure può comportare l'inammissibilità.
- Un quesito di diritto deve essere concreto e autosufficiente: deve esporre i fatti essenziali, la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta.
- Le questioni relative alla responsabilità fiscale del socio e alla motivazione per relationem devono essere state dedotte tempestivamente nei gradi di merito e riproposte in cassazione indicando specificamente gli atti processuali in cui sono state sollevate.
- La definitività dell'accertamento nei confronti della società può rendere particolarmente rilevanti, nei confronti del socio, la tempestività e la precisione delle contestazioni sull'imputazione del reddito e sugli altri tributi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 19477 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 19478 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 19486 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 19494 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 19503 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 19513 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →