Sentenza n. 381/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 4332/2022, pubblicata il 15/09/2022, RG n. 17841/2021, del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 20.02.2022, non impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, n. 4332/2022, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 4332/2022, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici dal 2016-2017 al 2019-2020, in relazione a incarichi di supplenza temporanea, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.319,95, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza non è stata impugnata, è stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorie nei confronti dell'Amministrazione, è stata notificata presso la sede reale del Ministero, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risulta intervenuta l'esecuzione. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora, come da parte motiva
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, su domanda, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
una ulteriore somma di danaro
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva, ricorrendone gli ulteriori presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96
Il TAR considera il decorso del termine di 120 giorni quale presupposto per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorie per l'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta al privato.
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere all'esecuzione su istanza del creditore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea, anche tardiva, o commissariale; la nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere.
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