Cassazione Penale, Sentenza n. 12679/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 06/08/2024 che aveva dichiarato non luogo a deliberare sul reclamo del detenuto relativo alla mancata consegna/possibilità di acquisto dei quotidiani e riviste, nonostante un precedente provvedimento favorevole (ordinanza del 23/07/2021) che aveva riconosciuto il diritto all'acquisto di 18 testate; il difensore deduceva violazione e carenza motivazionale, denunciando che il magistrato avrebbe dovuto valutare la richiesta di ottemperanza in contraddittorio e fissare udienza ai sensi dell'art. 678 c.p.p., essendo stata omessa l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale già divenuto definitivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che la questione doveva essere inquadrata nell'art. 35‑bis, comma 5, ord. pen., e che il magistrato di sorveglianza non poteva decidere "de plano" la richiesta di ottemperanza senza fissare udienza e procedere in contraddittorio. Ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato al magistrato di sorveglianza affinché proceda a nuovo giudizio conformemente alle norme processuali e ai principi richiamati (udienza, contraddittorio, valutazione dell'ottemperanza e delle eventuali misure di esecuzione)
Norme richiamate
ordinamento penitenziario, art. 35
Richiamato in connessione con l'art. 35‑bis quale quadro generale di tutela dei diritti dei detenuti rispetto ad atti dell'Amministrazione penitenziaria
ordinamento penitenziario, art. 35‑bis
comma 5 e comma 6 richiamati esplicitamente
L'art. 35‑bis istituisce un procedimento giurisdizionale in contraddittorio dinanzi al magistrato di sorveglianza e prevede una fase di ottemperanza dopo il giudizio di cognizione: il giudice che valuta l'ottemperanza è tenuto a fissare udienza, procedere in contraddittorio e, se del caso, può imporre all'Amministrazione tempi e modalità di esecuzione o nominare un commissario ad acta (comma 6)
codice di procedura penale, art. 666
Richiamato nella prospettiva dei rimedi processuali collegati ai procedimenti davanti al magistrato di sorveglianza; nel contesto riguarda le norme procedurali connesse ai reclami e alla cognizione
codice di procedura penale, art. 678
Norma procedurale che disciplina la fissazione dell'udienza e il contraddittorio; secondo la Corte, la richiesta di ottemperanza nella cornice dell'art. 35‑bis va decisa previa udienza ai sensi di quest'articolo
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato come motivo di ricorso per vizio di motivazione (lett. b) e vizi circa la valutazione delle prove o la qualificazione dei fatti, lett. e); la Corte ha ritenuto fondato l'impugnazione sulla base del vizio procedurale e sulla mancata applicazione del contraddittorio previsto
Sentenza Corte Costituzionale n. 26/1999
Richiamata come presupposto storico che ha evidenziato il deficit di tutela dei diritti dei detenuti, giustificando l'introduzione dell'art. 35‑bis
Massime di principio
- La fase di ottemperanza prevista dall'art. 35‑bis ord. pen. va trattata come una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione: il magistrato deve procedere in contraddittorio e fissare udienza prima di decidere
- Il magistrato non può adottare decisioni "de plano" sulla richiesta di ottemperanza quando è in gioco l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo: l'assenza di contraddittorio è vizio rilevante che determina l'annullamento e il rinvio
- Quando l'Amministrazione penitenziaria esegue parzialmente o con modalità discordanti un provvedimento giudiziale (es. autorizza solo alcune testate), il detenuto può chiedere l'ottemperanza; il giudice deve valutare se sussista effettiva esecuzione e, in caso contrario, può imporre misure di conformazione dell'operato amministrativo (nullità atti elusivi, commissario ad acta, tempi e modalità)
- Nel procedimento di ottemperanza non sono ammissibili profili nuovi di lesione diversi da quelli già decisi nel giudizio di cognizione: il rimedio è teso esclusivamente a ottenere l'esecuzione del giudicato
- Se si contesta la mancata esecuzione di un provvedimento penale favorevole al detenuto, è importante qualificare correttamente il rimedio come istanza ai sensi dell'art. 35‑bis e sollecitare espressamente la fissazione di udienza e il contraddittorio per evitare il rischio di decisioni annullabili per violazione procedurale
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