Cassazione Penale, Sentenza n. 3467/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva la nullità assoluta della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio: la Corte territoriale aveva emesso una sentenza "de plano" dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione senza aver notificato la citazione a giudizio e senza aver consentito all'imputato di partecipare e, quindi, di rinunciare alla prescrizione. Si contestava altresì l'erronea valutazione della decorrenza della prescrizione (per il certificato indicato alla lettera h), in relazione a sospensioni delle udienze del 4/6/2019 e del 9/7/2019), e si allegava formale rinuncia alla prescrizione contenuta nel mandato ad impugnare. Si invocava, inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 111/2022) in tema di interesse all'impugnazione contro sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la pronuncia predibattimentale in appello resa "de plano" in assenza di contraddittorio è incompatibile con il diritto di difesa e con la giurisprudenza costituzionale che riconosce all'imputato interesse ad impugnare tali decisioni, specialmente quando l'imputato abbia manifestato la volontà di rinunciare alla prescrizione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di proscioglimento predibattimentale; la Corte osserva che tale pronuncia richiede il pieno contraddittorio e non è compatibile con una decisione 'de plano' in appello senza partecipazione delle parti
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio d'appello: la Corte evidenzia che il loro combinato disposto non prevede un rinvio alla disciplina della pronuncia predibattimentale e, pertanto, non giustifica decisioni de plano che comprimano il contraddittorio
art. 129 cod. proc. pen.
Previsione della declaratoria immediata di cause di non punibilità; la Corte sottolinea che tale istituto presuppone la pienezza del contraddittorio e non può essere invocato per giustificare sentenze emesse senza contraddittorio in appello
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza di interesse; la Corte ricorda la pronuncia della Corte costituzionale (n. 111/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, nella parte in cui esclude l'interesse all'impugnazione contro sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale utilizzato per la formulazione delle censure in cassazione (limiti della motivazione del ricorso)
artt. 48, 480 e 61, n. 9, cod. pen.
Norme che definivano il reato originariamente contestato in primo grado (menzionate in relazione al capo di imputazione oggetto del giudizio)
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme relative alla nullità processuale; la Corte ha valutato l'incidenza della nullità derivante dalla mancanza di contraddittorio rispetto all'effetto estintivo della prescrizione
Cost. artt. 24 e 111
Principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24) e del giusto processo/contraddittorio (art. 111) richiamati per affermare l'illegittimità di decisioni che comprimano le garanzie difensive
Massime di principio
- Una sentenza d'appello "de plano" che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione adottata in assenza di contraddittorio può essere annullata in Cassazione: il diritto al contraddittorio prevale sulla semplificazione procedurale.
- L'imputato ha interesse a impugnare una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione, soprattutto se intende rinunciare alla prescrizione per ottenere una decisione sul merito; la Corte costituzionale ha confermato tale interesse (sent. n.111/2022).
- La manifestazione formale di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato (anche tramite procuratore speciale) rafforza l'esistenza dell'interesse all'impugnazione e giustifica l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio.
- Nel valutare la decorrenza della prescrizione è necessario considerare tutte le sospensioni e gli effetti delle udienze; un errore nella computazione può incidere sulla fondatezza della declaratoria di estinzione per prescrizione.
- La dichiarazione predibattimentale di non doversi procedere per prescrizione non può sostituirsi a un giudizio di merito quando l'interesse dell'imputato e il rispetto delle garanzie difensive rendono necessario il contraddittorio.
- Se la Cassazione annulla per violazione del contraddittorio, gli atti vengono trasmessi alla Corte territoriale per la prosecuzione del giudizio, per consentire la valutazione piena del merito e delle eventuali rinunce alla prescrizione.
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