Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 27/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio, non ulteriormente specificato nel testo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società cooperativa ha appellato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Molise n. 27/2025, chiedendo la riforma del rigetto della domanda cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi dell'appello, ma dà conto della contestazione del provvedimento amministrativo sostenuto da una motivazione relativa al coinvolgimento nella vicenda di un esponente di un noto clan. In sede cautelare, la società ha quindi prospettato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento impugnato, anche con riguardo al coinvolgimento nella vicenda di un esponente di un noto clan. Ha inoltre ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi, l'interesse pubblico a evitare l'infiltrazione mafiosa nelle attività economiche, escludendo quindi la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la misura cautelare. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti o della dignità delle persone.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è effettuata sulla base di una sommaria delibazione, senza pregiudizio per il successivo approfondimento nel merito; la motivazione dettagliata del provvedimento impugnato può escludere il fumus.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l'interesse pubblico a prevenire l'infiltrazione mafiosa nelle attività economiche può prevalere sull'interesse dell'impresa destinataria del provvedimento, impedendo la concessione della tutela cautelare quando non emerga un periculum in mora prevalente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.