Ordinanza n. 287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 27/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio, non ulteriormente specificato nel testo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha appellato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Molise n. 27/2025, chiedendo la riforma del rigetto della domanda cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi dell'appello, ma dà conto della contestazione del provvedimento amministrativo sostenuto da una motivazione relativa al coinvolgimento nella vicenda di un esponente di un noto clan. In sede cautelare, la società ha quindi prospettato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento impugnato, anche con riguardo al coinvolgimento nella vicenda di un esponente di un noto clan. Ha inoltre ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi, l'interesse pubblico a evitare l'infiltrazione mafiosa nelle attività economiche, escludendo quindi la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la misura cautelare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti o della dignità delle persone.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è effettuata sulla base di una sommaria delibazione, senza pregiudizio per il successivo approfondimento nel merito; la motivazione dettagliata del provvedimento impugnato può escludere il fumus.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l'interesse pubblico a prevenire l'infiltrazione mafiosa nelle attività economiche può prevalere sull'interesse dell'impresa destinataria del provvedimento, impedendo la concessione della tutela cautelare quando non emerga un periculum in mora prevalente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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