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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi di due istanze di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano due provvedimenti con cui il Comune di Comiso aveva espresso parere contrario su istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell'art. 32 del d.-l. 269/2003, rilevando il tardivo pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione e degli oneri concessori, effettuato il 12 aprile 2019. Deducevano, in primo luogo, che la disciplina del terzo condono non si discostasse da quella del primo condono disciplinato dalla l. 47/1985 e recepito in Sicilia dalla l.r. 37/1985, la quale non avrebbe previsto l'inammissibilità della domanda per il tardivo pagamento delle rate successive alla prima. Sostenevano inoltre che la quantificazione degli oneri potesse avvenire al momento del rilascio del titolo in sanatoria e che la Regione Siciliana, nell'esercizio della propria competenza legislativa, avesse introdotto una disciplina incompatibile con il diniego. In secondo luogo, affermavano che l'art. 32, comma 37, del d.-l. 269/2003 riguardasse esclusivamente il silenzio-assenso, contestavano la disciplina applicabile nella Regione Siciliana e prospettavano, in termini generici, una questione di legittimità costituzionale della disposizione, ritenendo irragionevole il collegamento tra il pagamento tempestivo degli oneri e la tutela della pianificazione territoriale. Con memoria d'appello deducevano infine che il ritardo fosse imputabile al prolungamento dell'istruttoria amministrativa; tale ultima censura non era stata proposta in primo grado e veniva formulata per la prima volta con memoria non notificata.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il giudice ha ritenuto che il terzo condono costituisca una disciplina eccezionale e temporanea, soggetta ai rigorosi presupposti stabiliti dalla legge, e che l'art. 32, comma 37, secondo e ultimo periodo, del d.-l. 269/2003 imponga il pagamento integrale dell'oblazione entro termini perentori. La previsione della sottoposizione delle costruzioni alle sanzioni edilizie in caso di mancato pagamento tempestivo costituisce la conseguenza sanzionatoria del termine e impedisce l'adempimento tardivo; pertanto, il pagamento tardivo della seconda e della terza rata legittima il diniego del condono e comporta la perdita del diritto alla sanatoria. Il richiamo all'art. 40 della l. 47/1985 opera esclusivamente quanto alla sanzione e non estende al terzo condono l'intera disciplina del primo condono. L'art. 24 della l.r. Sicilia 15/2004 non contiene una disciplina derogatoria utile agli appellanti. La censura relativa alla costituzionalità dell'art. 32, comma 37, è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque genericamente prospettata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004. È stata dichiarata inammissibile la deduzione secondo cui il ritardo sarebbe imputabile all'amministrazione, perché nuova, non costituente mero sviluppo delle censure di primo grado e introdotta con memoria non notificata, in violazione dell'art. 104, comma 1, c.p.a. Nulla per le spese del grado, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32 d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    "Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

    La disposizione stabilisce un termine perentorio per il pagamento integrale dell'oblazione; il tardivo pagamento delle rate successive alla prima legittima il diniego del condono e determina l'assoggettamento dell'abuso alle sanzioni edilizie.

  • art. 40 l. 47/1985

    Il richiamo contenuto nell'art. 32, comma 37, del d.-l. 269/2003 riguarda esclusivamente l'applicazione della sanzione e non comporta l'estensione al terzo condono della disciplina procedimentale del primo condono.

  • art. 48 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dall'art. 32, comma 37, del d.-l. 269/2003 tra le sanzioni applicabili agli abusi in caso di mancato pagamento tempestivo dell'oblazione.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    Recepisce in Sicilia la disciplina del terzo condono, senza introdurre, per il pagamento delle rate successive alla prima, una disciplina derogatoria rispetto all'art. 32, comma 37, del d.-l. 269/2003.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Vieta in appello l'introduzione di nuove censure e impedisce l'ampliamento della causa petendi; è stata applicata per dichiarare inammissibile la deduzione nuova sull'imputabilità del ritardo all'amministrazione.

  • art. 14 Statuto della Regione Siciliana

    È stato invocato dagli appellanti in relazione alla competenza legislativa regionale sul procedimento di formazione del titolo edilizio in sanatoria, ma non è stato ritenuto idoneo a escludere l'applicazione del termine perentorio previsto dalla disciplina statale.

  • art. 26 l.r. Sicilia 37/1985

    Disciplina il primo condono e il versamento della prima rata, ma non è applicabile per estendere al terzo condono una disciplina diversa da quella espressamente prevista dall'art. 32, comma 37, del d.-l. 269/2003.

  • art. 27 l.r. Sicilia 37/1985

    Prevede la rateizzazione degli oneri e dei contributi nel primo condono, ma non deroga alla disciplina del terzo condono quanto alla perentorietà dei termini di pagamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità degli appellanti.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli appellanti ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di terzo condono edilizio, il pagamento integrale dell'oblazione entro i termini legislativamente previsti costituisce presupposto per il conseguimento della sanatoria; il pagamento tardivo della seconda o della terza rata legittima il diniego dell'istanza e comporta l'assoggettamento dell'abuso alle sanzioni edilizie previste dalla legge.
  • Il richiamo, nella disciplina del terzo condono, alle sanzioni previste dalla normativa del primo condono non implica il recepimento dell'intera disciplina procedimentale del primo condono, né consente di applicare termini o regole regionali incompatibili con la specifica disciplina statale del terzo condono.
  • La natura eccezionale e temporanea del condono edilizio impone un'interpretazione rigorosa dei presupposti stabiliti dalla legge: la deroga alla disciplina ordinaria dell'assetto del territorio è subordinata alla realizzazione tempestiva di tutte le condizioni previste, compreso il pagamento degli oneri.
  • Nel giudizio d'appello è inammissibile la censura nuova, non proposta in primo grado e non riconducibile a un mero diverso sviluppo argomentativo di doglianze già dedotte; la preclusione opera anche quando la nuova censura sia introdotta con memoria non notificata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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