Cassazione Penale, Sentenza n. 17660/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza definitiva che aveva condannato Di Fresco all'ergastolo per l'omicidio di Antonino Giuseppe Vallecchia e reati connessi. Il ricorrente ha prodotto nuove prove e documenti: una nuova consulenza tecnica sul reperto di resti di un telefono cellulare, visure PRA e camerali e documentazione societaria della vittima, nota del Comune sull'inesistenza di un civico, accertamenti cartografici e topografici sul luogo del ritrovamento e tracce di abbruciamento, tabulati telefonici, nonché dichiarazioni e presunte contraddizioni di collaboratori di giustizia (tra cui Romeo) per mettere in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni già poste a fondamento della condanna. Inoltre il ricorrente ha lamentato omissioni nella valutazione della data del reato e nella comparazione delle nuove dichiarazioni con quelle precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente effettuato la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza (fase rescindente) e avesse motivato in modo coerente il mancato riconoscimento dei requisiti di novità e/o decisività delle prove: la nuova consulenza ripete conclusioni già emerse e non scalfisce i riscontri esterni convergenti; la documentazione amministrativa non è stata dimostrata come scoperta dopo il giudicato o idonea a demolire il compendio probatorio; molte delle prove tecniche non erano state neppure ammesse in sede di cognizione; le dichiarazioni di altri collaboratori risultano inconferenti o anteriori alla condanna e le eventuali contraddizioni dovevano essere dedotte nel giudizio di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza Sez. U, n. 18 del 10/12/1997 (Pisco)
Definisce la struttura bifasica del procedimento di revisione: fase rescindente (valutazione preliminare di non manifesta infondatezza) e fase rescissoria (effettivo giudizio sulle nuove prove).
Giurisprudenza Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)
Amplia il concetto di 'prove nuove' comprendendo anche prove non acquisite o non valutate nel precedente giudizio, purché non dichiarate inammissibili o superflue.
Giurisprudenza Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020
Sottolinea che la valutazione preliminare deve essere sommaria ma non superficiale e richiede controllo su persuasività e incongruenze ictu oculi.
Giurisprudenza Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 (Di Stefano)
Riafferma che per l'ammissibilità le nuove prove devono avere idoneità ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato e che è necessaria la comparazione con il compendio probatorio già acquisito.
Giurisprudenza Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014 (Di Piazza)
Conferma che la comparazione tra nuove e vecchie prove deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che segni evidenti di inaffidabilità devono risultare chiari ictu oculi.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Riferimento sul principio per cui la mera proposizione di ricorso non esclude automaticamente una colpa nella determinazione dell'inammissibilità ai fini della condanna alle spese/ammenda.
Massime di principio
- Il giudizio di revisione ha una fase preliminare che richiede che le nuove prove siano 'nuove' e 'decisive' in modo evidente (idoneità ictu oculi a demolire il giudicato); prove già disponibili prima del giudicato o non decisive sono in genere inammissibili.
- La mera produzione di documenti o consulenze alternative non basta se non viene dimostrata la scoperta successiva al giudicato o la capacità evidente di rovesciare il sistema probatorio precedente.
- Contraddizioni nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono rilevanti se emergono in modo nuovo e decisivo; se erano già conoscibili, dovevano essere contestate nel giudizio di merito e non sono tipicamente idonee a fondare la revisione.
- La comparazione tra novum e compendio probatorio preesistente è obbligatoria: il nuovo materiale deve essere valutato nel contesto concreto del fascicolo originario e dimostrare la sua persuasività rispetto agli elementi di riscontro già esistenti.
- Chi propone la revisione ha l'onere di spiegare chiaramente perché e in che modo ogni nuova prova altera il quadro probatorio precedente; l'assenza di un confronto critico con le motivazioni che hanno retto la condanna porta all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e ammende se il ricorso non è stato proposto senza colpa nella determinazione della inammissibilità.
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