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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18418 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità e l'imputazione temporale di alcune perdite su crediti ai fini IRES per l'esercizio 2004. In particolare, sosteneva che la perdita relativa al credito di Euro 19.544,00 verso Saporando Inc. fosse divenuta certa prima della redazione o approvazione del bilancio e dovesse quindi essere imputata all'esercizio precedente. Per gli altri crediti, riscossi e trattenuti nel 1997 da un mandatario infedele, l'Agenzia riteneva che la perdita fosse deducibile già nel 1997, quando i clienti avevano pagato il mandatario. La società sosteneva invece che la certezza dell'inesigibilità fosse maturata solo nel 2004, dopo l'acquisizione di elementi concreti sull'irreperibilità dei debitori e sull'insufficienza del patrimonio del mandatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, la decisione favorevole alla società contribuente. Ha rilevato che l'individuazione dell'esercizio di competenza della perdita costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo mediante specifica deduzione di vizio motivazionale. L'Agenzia aveva invece prospettato soltanto una violazione di legge, peraltro insussistente. La CTR aveva correttamente fatto riferimento alla data di redazione del bilancio per il credito verso Saporando Inc. e aveva accertato che, per gli altri crediti, elementi certi e precisi sull'inesigibilità erano emersi solo nel 2004. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5

    La perdita su crediti è deducibile quando risultano elementi certi e precisi che dimostrano l'inesigibilità del credito; la relativa imputazione deve avvenire nell'esercizio di competenza individuato sulla base delle circostanze concrete.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1

    I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito nell'esercizio di competenza, non necessariamente in quello in cui avviene la manifestazione finanziaria.

  • Codice civile, artt. 2423 e 2423-bis

    I principi di redazione del bilancio e il principio di competenza assumono rilievo nel determinare l'esercizio cui imputare la perdita, considerando anche le informazioni disponibili prima della redazione o approvazione del bilancio.

  • Codice civile, art. 1188

    Il pagamento effettuato al rappresentante del creditore libera il debitore; tuttavia, ai fini fiscali, la deducibilità della perdita per il creditore richiede comunque l'accertamento dell'esistenza di elementi certi e precisi sull'irrecuperabilità del credito.

Massime di principio

  • La perdita su crediti non si imputa automaticamente all'anno in cui il credito è sorto, è stato pagato a un intermediario o è emerso il primo inadempimento: occorre individuare l'esercizio in cui l'inesigibilità è divenuta certa e precisa.
  • La data rilevante può dipendere dalle informazioni disponibili alla società prima della redazione del bilancio; se la certezza della perdita emerge dopo la chiusura dell'esercizio ma prima della redazione del bilancio, può rilevare ai fini dell'imputazione a quell'esercizio.
  • L'accertamento del momento in cui la perdita è divenuta certa è normalmente una valutazione di fatto del giudice di merito. In cassazione non è sufficiente sostenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante un motivo di sola violazione di legge.
  • In presenza di contestazioni, procedimenti penali, irreperibilità del debitore o incapienza patrimoniale del responsabile, la deducibilità può essere rinviata fino alla disponibilità di elementi oggettivi e documentati che rendano concretamente certa l'inesigibilità.
  • Per sostenere la deduzione è opportuno conservare la documentazione che dimostri quando la società ha ricevuto le informazioni decisive, come comunicazioni dei legali, esiti di ricerche patrimoniali, inventari ereditari, denunce e atti del procedimento penale.

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