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Sentenza

Sentenza del 13/02/2018 n. 590 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Società cancellata dal registro imprese - Capacità di stare in giudizio - Decorrenza novella art 2595 c.c..

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto: l'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo o comunque inammissibile perché notificato a un soggetto non più esistente. È stata ritenuta nulla anche la notifica all'ex liquidatore, in quanto privo di legittimazione passiva. La disciplina sopravvenuta dei cinque anni non è stata applicata al caso concreto perché non retroattiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la legittimità di un avviso di accertamento notificato a una società già cessata e cancellata dal Registro delle imprese da oltre un anno. Il ricorrente ha sostenuto che, secondo l'art. 2495, comma 2, c.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, la società non era più esistente e non aveva capacità di stare in giudizio. È stata inoltre contestata la notifica effettuata all'ex liquidatore, ritenuto privo di legittimazione passiva. La successiva disciplina che mantiene la società fiscalmente esistente per cinque anni dalla cancellazione non è stata ritenuta retroattiva.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La norma disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese e la sua estinzione.

    Nella formulazione applicabile al caso, la cancellazione determina l'estinzione della società; di conseguenza, dopo il decorso del termine rilevante, non è validamente notificabile un atto amministrativo alla società estinta, né all'ex liquidatore privo di legittimazione passiva.

  • Art. 25, comma 4, d.lgs. 171/2014

    Gli effetti dell'estinzione della società ai soli fini fiscali, per gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, decorrono trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese.

    La disposizione introduce una deroga temporanea agli effetti fiscali dell'estinzione, ma non è stata ritenuta retroattiva; pertanto si applica agli eventi successivi alla sua entrata in vigore e non sana notifiche anteriormente invalide.

Massime di principio

  • Per valutare la validità di un atto notificato a una società cancellata occorre verificare la data della cancellazione, la data della notifica e la normativa vigente in quel momento.
  • La disciplina sopravvenuta che prolunga, ai soli fini fiscali, la capacità della società estinta non si applica automaticamente ai rapporti anteriori e non rende valide retroattivamente notifiche già nulle.
  • Se la società era già estinta secondo la normativa applicabile, la notifica dell'accertamento direttamente alla società può essere nulla o inammissibile perché rivolta a un soggetto non più esistente.
  • L'ex liquidatore non diventa per ciò solo il destinatario legittimo dell'obbligazione tributaria: la notifica nei suoi confronti richiede una specifica base normativa e una sua effettiva legittimazione passiva.
  • Nei casi analoghi è essenziale individuare correttamente i successori o i soggetti legittimati, oltre a verificare i termini e le modalità di notifica previsti dalla disciplina applicabile.

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