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Ordinanza

Ordinanza n. 3150/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 309/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, Giudice dott. Lisi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 2350/2023, pubblicata in data 15/02/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.2.500,00, oltre interessi legali come per legge.

Giustizia amministrativa202511833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella sentenza e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivarla per l'importo complessivo di 2.500 euro, oltre interessi legali. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è disciplinata dall'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata del TAR.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio con sede in Latina, ritenendo che la controversia rientri nell'art. 113 c.p.a. e sia soggetta alla competenza territoriale inderogabile della sede di Latina, in quanto il giudice ordinario che ha emesso la sentenza da eseguire è il Tribunale di Frosinone. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al TAR Lazio - Latina nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la decisione da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e le sezioni staccate.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Prevede i termini per la riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza.

Massime di principio

  • Per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza da eseguire.
  • Quando la controversia di ottemperanza rientra nella circoscrizione di una sezione staccata del TAR, la sede centrale del medesimo TAR deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione staccata competente.
  • A seguito della rimessione per incompetenza, il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice indicato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice competente spetta anche la decisione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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