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Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva del bando ERP 2022 e dall'anagrafe del fabbisogno abitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria ERP 2022, chiedendo anche l'accertamento del diritto alla riammissione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per insufficienza della motivazione, assumendo che il provvedimento si limitasse a richiamare l'art. 13 del Regolamento regionale n. 11/2019 senza chiarire il requisito mancante e le ragioni del superamento della soglia reddituale. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei requisiti reddituali, sostenendo che l'amministrazione avesse desunto il superamento della soglia ISEE dalla sola difformità tra la composizione del nucleo familiare risultante dalla DSU e quella anagrafica, senza rideterminare l'ISEE sulla base della composizione familiare ritenuta corretta e senza considerare adeguatamente la circostanza che il terzo componente non conviveva più con lei dal 2020. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, lamentando l'omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte nel procedimento. Il Comune ha chiesto il rigetto e ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato. Il giudice ha deciso applicando il criterio della ragione più liquida, prescindendo dall'esame dell'eccezione preliminare.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento indicava il presupposto normativo dell'esclusione e richiamava le risultanze istruttorie, consentendo di ricostruire l'iter logico dell'amministrazione e soddisfacendo l'obbligo di motivazione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'amministrazione aveva fondato la decisione sulle risultanze anagrafiche, sulle dichiarazioni rese nella domanda e sulla documentazione ISEE, secondo i criteri del Regolamento regionale n. 11/2019 e del bando. Alla data di riferimento del 30 giugno 2022 il nucleo risultava composto da tre persone, mentre la cancellazione anagrafica del terzo componente era stata avviata e conclusa soltanto tra il 5 ottobre 2023 e il 7 ottobre 2024; le modifiche successive alla data fissata dalla lex specialis erano quindi irrilevanti. Il giudice ha inoltre rilevato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha valore certificativo o probatorio pieno, ma costituisce un elemento provvisorio e indiziario, subordinato alle verifiche amministrative, e non può prevalere sulle risultanze del certificato anagrafico in assenza di ulteriori elementi oggettivi, precisi e concordanti. La scelta di riferirsi ai dati anagrafici ufficiali è stata ritenuta non irragionevole e riconducibile alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Anche il terzo motivo è stato respinto: il procedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio e l'amministrazione aveva esaminato le osservazioni e svolto ulteriori verifiche, acquisendo la nota dell'Ufficio Servizi Demografici relativa alla cancellazione successiva alla data rilevante. Non sussisteva un obbligo di confutazione analitica e puntuale di ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva che rendesse percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle deduzioni della privata. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore della ricorrente, a carico dell'Erario, il compenso di euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    La controversia, originariamente introdotta con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stata trasposta in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione dell'amministrazione resistente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando indica il presupposto normativo e richiama le risultanze istruttorie, consentendo di ricostruire l'iter logico della decisione.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l'interessato è informato dell'avvio del procedimento, può presentare osservazioni e l'amministrazione esamina tali apporti, senza necessità di confutarli analiticamente punto per punto.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha funzione acceleratoria e valore provvisorio o indiziario, ma non costituisce prova piena né prevale automaticamente sulle risultanze documentali ufficiali.

  • art. 13 Regolamento regionale Campania n. 11/2019

    Costituisce il presupposto regolamentare richiamato per l'esclusione dalla graduatoria ERP in caso di mancanza dei requisiti di accesso.

  • art. 3, comma 2, Avviso regionale ERP 2022

    Fissa al 30 giugno 2022 la data di riferimento per il possesso dei requisiti di accesso; le modifiche anagrafiche intervenute successivamente non incidono sulla valutazione della domanda.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Consente la liquidazione a carico dell'Erario del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la riduzione ordinaria del 50 per cento del compenso professionale liquidato nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    Individua i criteri di liquidazione del compenso professionale, tra cui natura, difficoltà, valore e complessità delle questioni trattate.

Massime di principio

  • Nelle procedure per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti con riferimento alla data stabilita dalla lex specialis; le modifiche della situazione anagrafica o familiare intervenute successivamente sono irrilevanti ai fini della valutazione della domanda, salvo diversa previsione normativa o del bando.
  • Quando il bando collega la verifica dei requisiti alla situazione anagrafica esistente a una determinata data, l'amministrazione può fondare la decisione sui certificati anagrafici e sulla documentazione ufficiale acquisita, senza dover ricostruire una diversa situazione familiare sulla base di dichiarazioni unilaterali relative a circostanze non formalizzate entro il termine rilevante.
  • La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non ha efficacia certificativa o probatoria piena nei confronti dell'amministrazione e non è, da sola, idonea a superare risultanze documentali ufficiali; può assumere rilievo soltanto quale elemento indiziario, da valutare insieme a ulteriori elementi oggettivi, precisi e concordanti.
  • L'obbligo di motivazione del provvedimento di esclusione da una graduatoria è assolto quando l'atto indica la base normativa e richiama gli elementi istruttori essenziali, rendendo comprensibili le ragioni della decisione e consentendo all'interessato di contestarle.
  • La partecipazione procedimentale non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente una motivazione complessiva dalla quale risultino l'esame degli apporti partecipativi e le ragioni per cui essi non hanno determinato un diverso esito.
  • In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente una questione di merito di pronta soluzione e definire il giudizio per infondatezza, prescindendo dall'esame di questioni preliminari, senza che ciò implichi la loro decisione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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