Cassazione Penale, Sentenza n. 9696/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'indulto rispetto alla sentenza di condanna del Tribunale di Lecce del 26/05/2008, irrevocabile il 03/12/2010. Il Presidente del collegio, con decreto del 21/12/2021, ha dichiarato l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che la condanna riguardasse reati ostativi. Il ricorrente ha impugnato lamentando: (i) l'incompatibilità del giudice che ha deciso l'istanza perché appartenente al collegio che aveva pronunciato la sentenza di cognizione e perché il provvedimento sarebbe dovuto essere adottato dal collegio e non monocraticamente; (ii) la illegittimità del decreto de plano senza fissazione di udienza camerale, che avrebbe impedito di integrare l'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: (i) l'incompatibilità non sussiste perché, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 7/2022), l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione opera solo quando l'incidente di esecuzione richiede un frammento di cognizione e non quando si decide una semplice istanza di indulto; (ii) la decisione monocratica è conforme all'art. 666, comma 2, c.p.p., che prevede la delibazione de plano in composizione monocratica (presidente del collegio) per manifesta infondatezza; (iii) il decreto de plano senza udienza è previsto dal rito e impone al difensore di presentare un'istanza fin dall'origine ammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2021, depositata 2022, n. 7
la regola generale di incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento è posta dall'art. 34 cod. proc. pen.; l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione si verifica solo quando nell'incidente è richiesto un "frammento di cognizione" che travalica la stretta esecuzione del giudicato
La Corte ha chiarito che l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione sussiste solo se la decisione richiede una valutazione di tipo cognitivo già affrontata in precedenza; non si applica quando è richiesta una semplice pronuncia sull'ammissibilità di misure esecutive come l'indulto.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato
Prevede la fase preliminare di delibazione in cui il giudice dell'esecuzione (o il presidente del collegio) può decidere monocraticamente, con decreto motivato, l'inammissibilità per manifesta infondatezza senza tenere udienza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in via equitativa
Consente di irrogare al ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La declaratoria di manifesta infondatezza ex art. 666, comma 2, c.p.p. può essere decisa monocraticamente dal presidente del collegio anche quando la sentenza impugnata sia stata pronunciata da un Tribunale in composizione collegiale; pertanto non è di per sé illegittimo il decreto monocratico.
- L'incompatibilità del giudice dell'esecuzione trova applicazione solo se la controversia esecutiva richiede una valutazione di tipo cognitivo già svolta in precedenza ("frammento di cognizione"); domande meramente esecutive o di ammissibilità, come l'applicazione dell'indulto, non determinano automaticamente incompatibilità.
- Chi presenta istanze di esecuzione (es. richiesta di indulto) deve curarne l'ammissibilità fin dall'origine: la procedura prevede uno sbarramento iniziale che può impedire eventuali integrazioni successive se la richiesta è dichiarata manifestamente infondata.
- Se l'istanza è dichiarata inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre istanze palesemente fragili.
- La qualificazione della sentenza come afferente a "reati ostativi" può essere determinante per l'esclusione di benefici come l'indulto; nelle richieste di benefici occorre affrontare e documentare specificamente la questione degli ostacoli legali derivanti dalla natura dei reati.
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