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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto

Giustizia amministrativa202400589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca delle misure di accoglienza adottato per il presunto superamento, nel 2023, della soglia reddituale corrispondente all'assegno sociale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2022 e richiedente protezione internazionale, aveva iniziato un rapporto di lavoro poi cessato nel giugno 2024. La Prefettura gli aveva notificato un preavviso di revoca delle misure di accoglienza, motivato dal presunto conseguimento nel 2023 di un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale. Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 17 e 23 del d.lgs. 142/2015, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 20, comma 5, della direttiva 2013/33/UE e la violazione del diritto all'abitazione. Sosteneva, in particolare, che l'Amministrazione non avesse indicato l'ammontare del reddito preso in considerazione, a fronte di una propria documentata quantificazione pari a euro 5.028,91, né avesse adeguatamente valutato le memorie procedimentali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondati, con carattere assorbente, i primi tre motivi, esaminati congiuntamente. Il provvedimento di revoca è stato annullato per evidente carenza motivazionale: l'Amministrazione si era limitata ad affermare il superamento dell'importo dell'assegno sociale per il 2023, senza indicare il reddito concretamente attribuito al ricorrente. Dai documenti prodotti dall'Amministrazione, ricavati dal portale PuntoFisco, non era possibile estrarre un dato complessivo verificabile, mentre la quantificazione di euro 5.028,91 indicata e documentata dal ricorrente non era stata specificamente contestata. Analoga carenza riguardava il preavviso di revoca, che non esponeva alcun dato quantitativo nonostante le memorie procedimentali. La motivazione è stata qualificata come apparente, poiché non consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito né di verificare la legittimità della decisione. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Il provvedimento è stato annullato; le spese sono state compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 17 e 23 d.lgs. 142/2015

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione alla revoca delle misure di accoglienza, ma il giudice non ne ha esaminato il contenuto, avendo accolto il ricorso per difetto di motivazione.

  • art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente con riferimento al principio di proporzionalità della revoca, ma la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza fondato sul superamento di una soglia reddituale è illegittimo per difetto di motivazione quando non indica l'ammontare del reddito concretamente attribuito al destinatario e non consente di verificare il calcolo effettuato dall'Amministrazione.
  • Il mero richiamo al superamento dell'importo dell'assegno sociale, privo di dati quantitativi verificabili, integra una motivazione apparente, perché non rende comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione né permette il controllo giurisdizionale sulla legittimità della revoca.
  • La carenza motivazionale del preavviso e del provvedimento finale permane anche quando il destinatario abbia presentato memorie procedimentali: l'Amministrazione deve confrontarsi con le deduzioni rilevanti e indicare gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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