Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50254/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura custodiale disposta dal G.I.P. per i reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e di associazione (art. 416 c.p.). All'imputato si addebitava il ruolo di partecipe incaricato di organizzare l'introduzione di stupefacenti nella casa circondariale di Salerno, la distribuzione ai detenuti, il procacciamento/consenso all'uso di telefoni cellulari e la commissione di reati contro detenuti ritenuti "confidenti". Si chiedeva annullamento per: mancanza di autonoma valutazione del Tribunale (ordinanza "incorporata" e priva di critica), carenza di prove sul contributo dell'imputato al traffico (assenza di riscontri sul presunto credito/rapporti con Nisi, dichiarazioni di detenuti ritenute inattendibili, assenza di riconoscimento fotografico e perquisizioni efficaci), insufficienza degli elementi per l'associazione e per la partecipazione alla detenzione/uso di telefoni, e infine sproporzione della misura cautelare rispetto alla personalità attuale dell'indagato (si chiedevano gli arresti domiciliari).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e ripetitività delle censure. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una valutazione, anche se sintetica, e che fosse compatibile la tecnica dell'"incorporazione" purché emerga la rielaborazione critica degli elementi. Ha ritenuto congrua la valutazione dei gravi indizi: la convergenza delle dichiarazioni dei detenuti, riscontri nelle intercettazioni, sequestri e accertamenti sulle carte PostePay, nonché il rinvenimento di un cellulare nella cella dell'imputato, delineano un ruolo attivo e durevole nel traffico interno e nell'uso dei telefoni per mantenere i contatti con l'esterno. Le obiezioni difensive sono state giudicate generiche e non contestuali ai passaggi decisivi dell'ordinanza. Anche le esigenze cautelari sono state confermate in ragione della gravità delle condotte, dell'importanza del ruolo svolto, dei precedenti specifici e dei numerosi carichi pendenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Uso della norma per contestare il traffico di stupefacenti; il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi del coinvolgimento dell'imputato nella distribuzione interna.

  • Codice Penale, art. 416

    Contestata l'associazione; la Corte ha ritenuto che la convergenza probatoria (dichiarazioni, intercettazioni, sequestri) costituisca elemento idoneo a sostenere la sussistenza di responsabilità associativa a livello indiziario.

  • Codice di procedura penale, art. 94, comma 1

    Richiamato proceduralmente per gli adempimenti di cancelleria consequenziali al provvedimento.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018; Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019)

    Ribadito il principio secondo cui il giudice del riesame può compiere una "autonoma" valutazione anche tramite la tecnica dell'"incorporazione" delle valutazioni altrui purché emerga la rielaborazione critica; inoltre, censure generiche che non indicano la rilevanza causale delle omissioni sono inammissibili.

Massime di principio

  • Le impugnazioni per vizi motivazionali sono spesso dichiarate inammissibili se restano generiche: chi impugna deve indicare esattamente quali omissioni o errori hanno rilevanza causale e riferirsi ai passaggi precisi del provvedimento impugnato.
  • L'autonoma valutazione del giudice del riesame può avvenire anche mediante "incorporazione" della motivazione del G.I.P., purché dal provvedimento complessivo emerga la rielaborazione critica degli elementi; non occorre che la motivazione sia lunga, ma deve essere comprensibile e riferita ai punti cruciali.
  • La convergenza di dichiarazioni testimoniali con riscontri tecnici (intercettazioni, sequestri, riscontri bancari/PostePay, rinvenimento di telefoni) aumenta significativamente il valore indiziario e può sorreggere l'imposizione di misure custodiali.
  • Per contestare l'esistenza di un'associazione occorre più della semplice partecipazione a singoli episodi; tuttavia, un ruolo continuativo nell'introduzione/distribuzione di stupefacenti e il controllo dei mezzi di comunicazione possono essere valutati come contributi essenziali all'organizzazione.
  • Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento alla gravità delle condotte, al ruolo dell'indagato, ai precedenti specifici e ai carichi pendenti: queste circostanze giustificano la permanenza di misure cautelari severe quando indicano pericolosità e rischio di reiterazione.
  • Per ottenere un riesame favorevole conviene documentare fattivamente l'assenza di riscontri (ad esempio mostrando l'irrilevanza o la falsità delle intercettazioni, l'inattendibilità dei dichiaranti con elementi oggettivi o la mancata corrispondenza dei sequestri), e indicare gli esatti passaggi del provvedimento che si ritengono viziati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.