Ordinanza n. 577/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Pisa sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 10.02.2025, con conseguente condanna della Questura di Pisa a provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso su tale istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso la domanda avverso il silenzio. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa, con indicazione dello stato del procedimento relativo all'istanza e delle eventuali ragioni che ne abbiano impedito il completamento. Ha assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Pisa sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso per lavoro autonomo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il silenzio-inadempimento della Questura di Pisa in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, valido fino al 7 giugno 2025, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. L'istanza sarebbe stata inoltrata il 10 febbraio 2025 mediante assicurata Poste Italiane. È stata chiesta la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e la condanna della Questura all'adozione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, quando lo stato del procedimento amministrativo e le ragioni del mancato completamento non risultano sufficientemente chiariti, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, chiedendo una relazione aggiornata sui fatti e sull'iter procedimentale prima di decidere la domanda.
- L'ordine istruttorio può essere accompagnato dall'assegnazione di un termine per il deposito della relazione e dal rinvio della causa a una successiva camera di consiglio, senza che ciò comporti una decisione sull'esistenza dell'obbligo di provvedere o sulla fondatezza dell'azione avverso il silenzio.
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