Sentenza n. 121/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 174/2024 del 10.06.2024, resa nel giudizio n. 1290/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 174/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria titolare di supplenze, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero mediante copia conforme trasmessa via PEC e la persistente inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza poiché dagli atti risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal Tribunale di Campobasso il 5 giugno 2025, e la notificazione del titolo all'Amministrazione mediante copia conforme trasmessa via PEC il 22 gennaio 2025. Il Collegio ha precisato che, a seguito della modifica dell'art. 475 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Ha inoltre ritenuto esperibile l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per i tre anni scolastici, con attribuzione complessiva di euro 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, definito dal TAR con ordine di esecuzione del giudicato e nomina eventuale del commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando obbligata è una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
Per le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, insieme alla normativa successiva richiamata dal giudice, la modifica della disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 sull'art. 475 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche del giudice del lavoro, quando la statuizione ineseguita impone un obbligo di conformazione a carico di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Per l'azione esecutiva relativa a una sentenza del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; la notificazione alla pubblica amministrazione di una copia attestata conforme all'originale soddisfa le formalità richieste dall'art. 475 c.p.c.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare comunicazione o notificazione all'amministrazione e il persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine ultimativo per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato ratione muneris nell'organo amministrativo competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, e può essere chiamato ad agire su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →