Cassazione Civile, Sentenza n. 30575/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ex personale 'riservista' proveniente dalla Croce Rossa Italiana, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno ad personam riassorbibile (richiamando l'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 178/2012 e connessi) e il riconoscimento dell'anzianità maturata come militare. Ha impugnato la sentenza di merito con varie censure (violazione norme di diritto, violazione art. 3 Cost., omesso esame documentale, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta: è stato rilevato un difetto di legittimazione passiva processuale di ESACRI, atteso che al momento della proposizione della domanda (20/12/2019) il ricorrente era già transitato nei ruoli dell'Automobile Club Italia (1/04/2018) e dunque l'azione era stata diretta contro un soggetto diverso da quello nei confronti del quale la pronuncia poteva produrre effetti utili. La Cassazione ha disposto la chiusura in rito, compensato le spese dei gradi di merito e condannato il ricorrente alle spese di legittimità (liquidate in euro 4.000,00 compensi professionali e euro 200,00).
Norme richiamate
d.lgs. n. 178 del 2012, art. 5 (comma 5 e comma 6)
La Corte ha ritenuto che il meccanismo previsto dall'art. 5, comma 5 (mantenimento ad personam) fosse riferibile al personale in servizio continuativo/dipendenti a tempo indeterminato e non ai 'riservisti' che non erano titolari di rapporto di lavoro dipendente con la CRI; pertanto non fondeva il diritto invocato dal ricorrente.
Codice dell'ordinamento militare (art. 1780 citato)
La Corte ha ritenuto inidoneo a fondare il diritto vantato dal ricorrente il richiamo all'art. 1780 (come prospettato nella motivazione d'appello/ricorso), senza riconoscere ad esso efficacia tale da superare il difetto di legittimazione processuale.
art. 81 c.p.c.
Richiamato per il principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio e per l'individuazione della legittimazione attiva e passiva: la legittimazione passiva è essenziale e va verificata d'ufficio.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5) - richiamato come categoria di censura
Il gravame del ricorrente, formulato in modo cumulativo e indistinto su più norme e rimedi di censura, è risultato viziato nella tecnica espositiva, rendendo ardua la determinazione dei singoli profili censurabili nel giudizio di legittimità.
art. 4 legge n. 260/1958
La Corte ha spiegato che la regola di sanatoria prevista può trovare applicazione limitatamente ai casi in cui l'ente evocato e quello legittimato siano entrambi soggetti al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; tuttavia tale sanatoria non stabilizza il rapporto processuale quando l'ente evocato non è il vero soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio.
art. 415, comma 7, c.p.c.
Richiamato per l'equiparazione di enti non statali soggetti al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa: rilevanza limitata perché non cura la mancata legittimazione passiva sostanziale.
art. 382, u.c., c.p.c.
Richiama la regola per cui, quando la causa non poteva essere proposta, la Cassazione deve cassare senza rinvio: motivazione utilizzata per chiudere il giudizio in rito.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
La Corte ha escluso che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (non rilevante nel caso di specie).
Massime di principio
- La legittimazione passiva è requisito essenziale: prima di proporre azione per diritti di lavoro occorre individuare il soggetto nei confronti del quale la pronuncia dovrà produrre effetti; se il rapporto è già transitato a un altro datore, l'azione va diretta contro il datore attuale.
- La carenza di legittimazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la chiusura del processo in rito; ciò impedisce il formarsi di un giudicato efficace anche se la parte convenuta era difesa regolarmente.
- L'errore nell'evocare un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato non è automaticamente sanato: la sanatoria ex art. 4 l. 260/1958 non stabilizza il processo quando l'ente evocato non è il reale destinatario degli effetti della pronuncia.
- Se il diritto di credito va fatto valere verso il soggetto subentrato nel rapporto di lavoro, tutto quanto avvenuto presso il precedente datore può essere dedotto incidentalmente nel giudizio contro il nuovo datore, ma l'azione principale deve essere proposta contro quest'ultimo.
- In materia di transiti e mobilità, valutare i tempi: se l'azione è iniziata prima del trasferimento possono operare effetti diversi (es. art. 111 u.c. c.p.c. e giurisprudenza relativa); se invece il trasferimento è anteriore alla domanda, va adottata l'impostazione processuale corretta.
- Nelle impugnazioni in Cassazione i motivi devono essere formulati con precisione e rispettare la tassatività delle categorie di censura previste dall'art. 360 c.p.c.; la formulazione cumulativa e indeterminata può condurre all'inammissibilità.
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