Sentenza n. 1439/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, concernente l’attivazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, pubblicata il 24 ottobre 2023. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, le amministrazioni hanno attivato in favore della ricorrente la carta elettronica del docente il 18 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dato atto dell’avvenuta soddisfazione della pretesa, chiedendo la relativa declaratoria e la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa creditoria oggetto del giudizio di ottemperanza è stata integralmente soddisfatta mediante l’attivazione della carta elettronica del docente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’amministrazione aveva adempiuto solo dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state compensate per metà, in ragione della definizione amministrativa della controversia, mentre per la restante metà il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al rimborso in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, definito nel caso concreto con la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’avvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un risultato utile da conseguire mediante l’esecuzione del giudicato.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- L’avvenuta definizione amministrativa della controversia può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma restando la condanna dell’amministrazione al rimborso della quota residua qualora il suo adempimento tardivo abbia reso necessario il ricorso.
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