Cassazione Civile, Ordinanza n. 22775/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito derivante da una lettera di incarico del 10 settembre 1996 stipulata con la procedura di amministrazione straordinaria. La Corte d’appello, decidendo sull’appello della procedura, ha invece ritenuto nullo il negozio: lo ha qualificato come una delega in bianco e per il futuro di attribuzioni non delegabili dei commissari straordinari, con compenso fissato in modo esorbitante e senza limiti di tempo; ha inoltre affermato la nullità per illiceità dei motivi, desumendola anche da elementi emersi in un procedimento penale concluso con prescrizione. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con sei motivi; con il primo ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che sulla validità del medesimo incarico si era già formato un giudicato implicito ed esterno per effetto di una precedente sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Catania, che in un diverso giudizio tra le stesse parti, fondato sulla stessa lettera di incarico, aveva qualificato il rapporto come collaborazione intellettuale continuativa e coordinata, quindi sostanzialmente valido. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei termini esposti in motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata si ponesse in contrasto con il giudicato esterno già formatosi sulla non nullità del rapporto negoziale derivante dalla lettera di incarico del 10 settembre 1996. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, perché, una volta accertata la validità del contratto, resta da verificare in fatto se il professionista abbia provato l’effettivo adempimento dell’incarico per il periodo oggetto della domanda e, dunque, il diritto al pagamento e la sua misura. Restano assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge
artt. 39, 40, 112, 295 e 324 c.p.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno della preclusione processuale e del giudicato
artt. 1343, 2907, 2908 e 2909 c.c.
richiamati dal ricorrente e dalla Corte in relazione alla validità del negozio, alla tutela giurisdizionale e al giudicato
art. 1418 c.c.
richiamato per la dedotta nullità del contratto
art. 32 l. fall.
richiamato nella prospettazione dell’illeicità della delega di compiti riservati ai commissari
art. 409, n. 3, c.p.c.
richiamato per qualificare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato per escludere la decisione nel merito da parte della Cassazione, essendo necessario un ulteriore accertamento di fatto
art. 372 c.p.c.
richiamato per il deposito di documenti in Cassazione
Cass., Sez. U., 26242/2014
richiamata per il principio del giudicato implicito sulla validità del negozio quando la domanda principale è accolta
Cass. 6091/2020
richiamata per l’estensione del giudicato al dedotto e deducibile
Cass. 25745/2017
richiamata per il medesimo principio
Cass. 4717/2022
richiamata per il giudicato per implicazione discendente sulle cause di nullità non dedotte
Cass., Sez. U., 13916/2006
richiamata per il rilievo officioso del giudicato esterno anche successivo alla sentenza impugnata
Cass. 12754/2022
richiamata nello stesso senso sul rilievo del giudicato esterno
Cass. 10430/2023
richiamata per l’efficacia del giudicato nei rapporti di durata solo sugli aspetti permanenti
Cass. 17223/2020
richiamata sul medesimo principio
Cass., Sez. U., 15896/2006
richiamata sul medesimo principio
Cass. 27013/2022
richiamata per la preclusione al riesame di un punto fondamentale comune già coperto da giudicato
Cass. 41895/2021
richiamata nello stesso senso
Cass. 27304/2018
richiamata nello stesso senso
Cass. 23893/2016
richiamata per il principio secondo cui, ferma la validità del contratto, va comunque provato l’effettivo adempimento dell’incarico e il diritto al compenso
Massime di principio
- Se su un contratto oggetto di lite si è formato giudicato, espresso o implicito, sulla sua validità, nel successivo giudizio tra le stesse parti non può essere nuovamente contestata la nullità del medesimo rapporto sotto profili diversi, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende alle questioni che costituiscono presupposto logico necessario della decisione.
- Il giudicato esterno è rilevabile anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, e il giudice di legittimità deve tenerne conto se la questione comune riguarda il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti.
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su un precedente periodo temporale preclude il riesame dei punti fondamentali permanenti del rapporto anche in controversie relative a periodi successivi, restando invece aperta la verifica degli elementi variabili e dell’adempimento relativo al periodo dedotto.
- L’accertamento della validità del contratto non esaurisce la controversia sul credito: resta comunque necessario verificare l’effettivo adempimento della prestazione e, se del caso, la misura del compenso dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22731/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22736/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22738/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22739/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →