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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22775/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito derivante da una lettera di incarico del 10 settembre 1996 stipulata con la procedura di amministrazione straordinaria. La Corte d’appello, decidendo sull’appello della procedura, ha invece ritenuto nullo il negozio: lo ha qualificato come una delega in bianco e per il futuro di attribuzioni non delegabili dei commissari straordinari, con compenso fissato in modo esorbitante e senza limiti di tempo; ha inoltre affermato la nullità per illiceità dei motivi, desumendola anche da elementi emersi in un procedimento penale concluso con prescrizione. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con sei motivi; con il primo ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che sulla validità del medesimo incarico si era già formato un giudicato implicito ed esterno per effetto di una precedente sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Catania, che in un diverso giudizio tra le stesse parti, fondato sulla stessa lettera di incarico, aveva qualificato il rapporto come collaborazione intellettuale continuativa e coordinata, quindi sostanzialmente valido. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei termini esposti in motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata si ponesse in contrasto con il giudicato esterno già formatosi sulla non nullità del rapporto negoziale derivante dalla lettera di incarico del 10 settembre 1996. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, perché, una volta accertata la validità del contratto, resta da verificare in fatto se il professionista abbia provato l’effettivo adempimento dell’incarico per il periodo oggetto della domanda e, dunque, il diritto al pagamento e la sua misura. Restano assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge

  • artt. 39, 40, 112, 295 e 324 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della preclusione processuale e del giudicato

  • artt. 1343, 2907, 2908 e 2909 c.c.

    richiamati dal ricorrente e dalla Corte in relazione alla validità del negozio, alla tutela giurisdizionale e al giudicato

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la dedotta nullità del contratto

  • art. 32 l. fall.

    richiamato nella prospettazione dell’illeicità della delega di compiti riservati ai commissari

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    richiamato per qualificare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere la decisione nel merito da parte della Cassazione, essendo necessario un ulteriore accertamento di fatto

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documenti in Cassazione

  • Cass., Sez. U., 26242/2014

    richiamata per il principio del giudicato implicito sulla validità del negozio quando la domanda principale è accolta

  • Cass. 6091/2020

    richiamata per l’estensione del giudicato al dedotto e deducibile

  • Cass. 25745/2017

    richiamata per il medesimo principio

  • Cass. 4717/2022

    richiamata per il giudicato per implicazione discendente sulle cause di nullità non dedotte

  • Cass., Sez. U., 13916/2006

    richiamata per il rilievo officioso del giudicato esterno anche successivo alla sentenza impugnata

  • Cass. 12754/2022

    richiamata nello stesso senso sul rilievo del giudicato esterno

  • Cass. 10430/2023

    richiamata per l’efficacia del giudicato nei rapporti di durata solo sugli aspetti permanenti

  • Cass. 17223/2020

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass., Sez. U., 15896/2006

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. 27013/2022

    richiamata per la preclusione al riesame di un punto fondamentale comune già coperto da giudicato

  • Cass. 41895/2021

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. 27304/2018

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. 23893/2016

    richiamata per il principio secondo cui, ferma la validità del contratto, va comunque provato l’effettivo adempimento dell’incarico e il diritto al compenso

Massime di principio

  • Se su un contratto oggetto di lite si è formato giudicato, espresso o implicito, sulla sua validità, nel successivo giudizio tra le stesse parti non può essere nuovamente contestata la nullità del medesimo rapporto sotto profili diversi, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende alle questioni che costituiscono presupposto logico necessario della decisione.
  • Il giudicato esterno è rilevabile anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, e il giudice di legittimità deve tenerne conto se la questione comune riguarda il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su un precedente periodo temporale preclude il riesame dei punti fondamentali permanenti del rapporto anche in controversie relative a periodi successivi, restando invece aperta la verifica degli elementi variabili e dell’adempimento relativo al periodo dedotto.
  • L’accertamento della validità del contratto non esaurisce la controversia sul credito: resta comunque necessario verificare l’effettivo adempimento della prestazione e, se del caso, la misura del compenso dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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