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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - L'aquila, Sezione 1

PER IL ROCONISCIMENTO DEL DIRITTO ALL'EQUO INDENNIZZO In forza di sentenze emesse dalla Corte dei Conti dell'AQUILA Sezione Giurisdizionale, del -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202300293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego o mancato riconoscimento dell'equo indennizzo dovuto per il decesso del dipendente della Polizia Penitenziaria riconosciuto dipendente da causa di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (congiunti del dipendente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto all'equo indennizzo facendo leva sulle sentenze della Corte dei conti dell'Abruzzo che avevano riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e del decesso del dante causa, ma avevano dichiarato inammissibile la domanda relativa all'equo indennizzo per difetto di giurisdizione, indicando nel TAR il giudice munito di giurisdizione. La Corte dei conti aveva accertato un quadro patologico riconducibile a causa di servizio e il conseguente evento morte. Nel giudizio amministrativo i ricorrenti hanno sostenuto la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, in quanto il de cuius apparteneva alla Polizia Penitenziaria e il decesso era già stato riconosciuto dipendente da causa di servizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del coniuge e dei figli del de cuius a percepire l'equo indennizzo previsto dalla legge. Il beneficio è qualificato come prestazione economica una tantum di natura indennitaria, spettante per una menomazione permanente o per il decesso derivante da infermità dipendente da causa di servizio. Il giudice ha rilevato che, dopo l'art. 6 della legge n. 201/2011, l'equo indennizzo è erogabile, tra gli altri, al personale della Polizia Penitenziaria; ha inoltre ritenuto integrati i presupposti richiesti, poiché il decesso del dipendente era già stato riconosciuto dipendente da causa di servizio dalle sentenze della Corte dei conti. La domanda è stata quindi accolta anche in ragione dell'efficacia dell'accertamento già compiuto dal giudice contabile. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 68 d.P.R. 3/1957

    Individua l'equo indennizzo quale beneficio economico collegato alla menomazione dell'integrità fisica derivante da infermità dipendente da causa di servizio.

  • d.P.R. 686/1986

    Richiamato quale regolamento di esecuzione della disciplina dell'equo indennizzo.

  • art. 6 legge n. 201/2011

    Limita l'erogabilità dell'equo indennizzo, tra gli altri, al personale della Polizia Penitenziaria e agli altri comparti indicati dalla norma.

  • d.P.R. 915/1978

    Richiamato per la riconducibilità delle lesioni o infermità alle tabelle A o B e per i requisiti di indennizzabilità.

  • art. 17, comma 1, codice della giustizia contabile

    Richiamato dalla Corte dei conti per indicare il giudice amministrativo quale giudice munito di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda relativa all'equo indennizzo spettante per un'infermità o un decesso dipendente da causa di servizio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, distinta dalla giurisdizione contabile sulla pensione privilegiata.
  • L'equo indennizzo è una prestazione economica una tantum di natura indennitaria, spettante quando una menomazione permanente o il decesso del dipendente siano riconducibili a un'infermità dipendente da causa di servizio, senza necessità di accertare una responsabilità della pubblica amministrazione.
  • Per il personale della Polizia Penitenziaria, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso integra il presupposto per l'erogazione dell'equo indennizzo, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • L'accertamento già compiuto con sentenza definitiva sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o del decesso costituisce il presupposto decisivo per l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, del diritto all'equo indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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